06-04-2014
GUIDA AI DIRITTI ED AI DOVERI DEI DETENUTI SECONDA EDIZIONE: Nella sezione UTILITA' del sito č disponibile la seconda...
 
Statuto

STATUTO E REGOLAMENTO INTERNO E DELLE DELEGAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO O.N.L.U.S.

“IL CARCERE POSSIBILE”

STATUTO:

TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – SCOPO

ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE
L'Associazione è denominata "IL CARCERE POSSIBILE O.N.L.U.S.".
L'Associazione si impegna ad usare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

ARTICOLO 2 = SEDE
La sede legale dell'Associazione è presso la Sede della Camera Penale di Napoli,in Napoli,Nuovo Palazzo di Giustizia, Piazzale Cenni, Centro Direzionale.
Per agevolare lo svolgimento dell’attività e le modalità di comunicazione, il Presidente può indicare, per la durata della Sua carica,come sede operativa, l’indirizzo ed i recapiti del suo studio.
Possono essere istituite e soppresse su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati.

ARTICOLO 3 = DURATA
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4 = RAGIONE E SCOPO
L’Associazione nasce dal Progetto “Il carcere possibile” della Camera Penale di Napoli, varato nell’aprile 2003, su iniziativa dell’Avv. Riccardo Polidoro, all’epoca componente della giunta.
Il progetto ha svolto in questi anni una concreta attività di denuncia delle condizioni di vita all’interno degli Istituti Penitenziari ed ha curato numerose iniziative tese alla rieducazione ed al reinserimento dei detenuti.
L’incremento dell’attività e la formazione di un gruppo di lavoro, hanno reso necessaria la costituzione dell’Associazione “Il carcere possibile o.n.l.u.s.”
L’Associazione persegue il fine della solidarietà sociale, civile e culturale nei confronti della popolazione detenuta, nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 27, secondo e terzo comma della Costituzione della Repubblica Italiana: “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva”;“Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”; nonché nel rispetto delle norme dell’Ordinamento Penitenziario.
Tra gli scopi dell’Associazione vi è anche quello specifico di tutelare in ogni sede, anche giudiziaria, i diritti dei detenuti e di promuovere azioni, anche legali, in difesa di tali diritti, per pretenderne il rispetto ed eventuali danni causati alla comunità detenuta. 
Per raggiungere gli obiettivi istituzionali dell’Associazione la stessa organizzerà manifestazioni, convegni, attività d’informazione, raccolte di tutto quello che potrà essere necessario agli scopi suddetti, nonchè raccolta di fondi specifici per le tematiche intraprese.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie per natura, in quanto integrative delle stesse e, comunque, in via non prevalente.

TITOLO II
A S S O C I A T I

ARTICOLO 5 = ASSOCIATI
Il numero degli associati è illimitato.
Possono far parte dell'Associazione esclusivamente le persone fisiche. Eventuali enti interessati all'attività dell'Associazione stessa, possono essere indicati quali patrocinatori.

ARTICOLO 6 = AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI
L'ammissione avviene su domanda degli interessati. Per gli associati alla Camera Penale di Napoli è sufficiente la sola richiesta scritta. Per gli altri la richiesta deve essere accompagnata dalla presentazione di due membri del Consiglio Direttivo (di cui almeno uno associato alla Camera Penale di Napoli) o di due Associati facenti parte della Camera Penale di Napoli.
Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo, le cui decisioni sono inappellabili.
Le iscrizioni decorrono dal versamento della quota d’iscrizione, possibile dopo la delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.
La quota annuale d’iscrizione viene fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo e s’intende versata per l’anno solare in corso.
L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
L'adesione all'Associazione ed il pagamento della quota anuale d’iscrizione comportano per ogni associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea.

ARTICOLO 7 = OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
L'associato è obbligato:
- all'osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione.
- a versare, entro il 31 gennaio di ogni anno, in un'unica soluzione, la quota annuale di associazione nella misura stabilita di anno in anno dall'assemblea;
- a mantenere un comportamento irreprensibile in seno all'Associazione.
Gli associati potranno svolgere attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

ARTICOLO 8 = PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO
La qualità di associato si perde:
  - per decesso;
- per recesso;
- per esclusione.
ARTICOLO 9 = RECESSO
Il recesso deve essere comunicato, per iscritto al Consiglio Direttivo, almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno solare.
Saranno considerati recedenti i soci che non avranno versato entro tre mesi dalla scadenza dell’esercizio la quota annuale di associazione prevista per l’anno seguente.

ARTICOLO 10 = ESCLUSIONE
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che, in qualunque modo danneggi, anche moralmente, l'Associazione o fomenti dissidi o disordini tra gli associati, ovvero non adempia agli obblighi, di cui al presente statuto, assunti verso l'Associazione.
L'esclusione può, inoltre, aver luogo per incompatibilità o indegnità ed in genere per ogni altro motivo ritenuto grave.
L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo previa contestazione dei fatti sopra indicati da eseguirsi con contraddittorio tra le parti interessate.

ARTICOLO 11 = IRRIPETIBILITA' DEI CONTRIBUTI
L'associato che, per qualunque motivo, cessa di appartenere all'Associazione, non ha diritto al rimborso dei contributi a qualsiasi titolo versati. L’Associato non potrà vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.


TITOLO III
- PATRIMONIO –

ARTICOLO 12 = PATRIMONIO
Il patrimonio dell'associazione è costituito:
- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- dalle erogazioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi;
- dalle elargizioni e dai sussidi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- dalle tasse di iscrizione e dalle quote annuali di associazione;
- dagli eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai proventi derivanti da raccolta di sostegno o da attività marginali di carattere commerciale o produttive;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'Associazione.
Le quote associative non sono trasmissibili se non a causa di morte e non sono rivalutabili.

ARTICOLO 13 = ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

TITOLO IV
- ASSEMBLEA –

ARTICOLO 14 = CONVOCAZIONE
L'assemblea generale è costituita da tutti i soci.
L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il trenta aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche.
L'assemblea deve essere inoltre convocata, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da un decimo degli associati.
La convocazione è fatta a mezzo di comunicazione scritta ai soci a mezzo posta elettronica e/o posta ordinaria recapitata, almeno cinque giorni prima della riunione.
In essa devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e la data dell'eventuale seconda convocazione.
L'assemblea può essere convocata, anche fuori dalla sede dell'Associazione, ma comunque sempre nella città ove ha sede l'Associazione stessa.

ARTICOLO 15 = COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea delibera:
- sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- sul bilancio consuntivo e preventivo;
- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- sulla nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, ed eventualmente, su designazione del Consiglio, del Presidente Onorario;
- sull'entità della tassa di iscrizione e della quota annuale di associazione;
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori;
- su tutto quanto altro ad essa demandato dallo statuto;
- su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16 = INTERVENTO, VOTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
Hanno diritto di voto in assemblea solo gli associati in regola col pagamento della quota annuale di associazione.Ogni socio ha diritto ad un voto.
Ogni associato può farsi rappresentare, per delega scritta da altro associato; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a due.
Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega.

ARTICOLO 17 = PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione che è il Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente ed, in assenza anche di quest'ultimo, da persona designata dall'assemblea stessa.
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori, da trascriversi nell'apposito libro se istituito.

ARTICOLO 18 = DELIBERAZIONI
L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti, purchè in misura non inferiore a cinque.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, che hanno diritto al voto.
Occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la devoluzione del patrimonio.

TITOLO V
- AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA -

ARTICOLO 19 = CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tredici membri, nominati dall'assemblea.
Almeno sette componenti il consiglio direttivo devono essere Avvocati penalisti associati alla Camera Penale di Napoli.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea fino ad un massimo di tre anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e sono rieleggibili.
Nel caso in cui vengano a mancare uno o più consiglieri, prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri, così eletti, rimangono in carica fino alla successiva assemblea.

ARTICOLO 20 = PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il presidente del Consiglio direttivo deve essere un Avvocato Penalista associato alla Camera Penale di Napoli.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente ed il Vice-Presidente, se a ciò non avesse già provveduto l’Assemblea. Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione e come tale presiede l'Assemblea generale dei soci.

ARTICOLO 21 = PRESIDENTE ONORARIO
La carica di Presidente onorario è conferita di diritto al Presidente pro-tempore della Camera Penale di Napoli.
Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo speciali incarichi di rappresentanza.
Il Presidente onorario partecipa “ senza diritto di voto" all'assemblea degli associati ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 22 = RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal decano dei consiglieri o in alternativa dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 23 = POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi e alla loro presentazione all'assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati, determinandone la retribuzione e compila l'eventuale regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ARTICOLO 24 = COMPITI DEL PRESIDENTE
La firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio Direttivo ed, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente.
Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti e può nominare procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.
Il Presidente sovraintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

TITOLO VI
SCRITTURE E LIBRI SOCIALI


ART. 25 = SCRITTURE E LIBRI CONTABILI
Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge, libro obbligatorio per l’Associazione è il “Libro degli Associati” che, numerato e vidimato su ogni pagina da due associati, conterrà l’indicazione con generalità e residenza degli associati, la data della loro iscrizione all’associazione, gli eventuali recessi e le esclusioni.
Il Consiglio Direttivo isituirà il “Libro dei verbali delle Assemblee” ed il “Libro dei verbali del consiglio direttivo” . Tali libri dovranno essere numerati e vidimati in ogni pagina da due associati.
Tutti i libri sociali sono custoditi a cura del Presidente del Consiglio direttivo, presso la sede dell’Associazione o presso la sede operativa e sono liberamente consultabili da tutti gli Associati.

 

TITOLO VII
COLLEGIO DEI REVISORI

ARTICOLO 26 = COMPOSIZIONE
La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea degli associati.
I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione ai bilanci annuali, possono accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

TITOLO VIII
- UTILI O AVANZI DI GESTIONE –

ARTICOLO 27 = UTILI O AVANZI DI GESTIONE
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o distribuzione siano imposte per legge.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 TITOLO IX
- SCIOGLIMENTO –

ARTICOLO 28 = SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea; verificatosi lo scioglimento, o qualunque causa di estinzione dell'Associazione, il suo patrimonio sarà devoluto ad altre ONLUS con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  TITOLO X
- COLLEGIO DEI PROBIVIRI E CONTROVERSIE –

  ARTICOLO 29 = COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il collegio dei Probiviri, composto da tre Associati, è eletto dall’Assemblea e dura in carica quattro anni.
Il Collegio si riunisce su richiesta del Consiglio direttivo e decide senza alcuna formalità ed a maggioranza.
In caso di recesso di un componente, lo stesso viene sostituito da altro Associato indicato dal Consiglio direttivo, fino alla successiva Assemblea.

ARTICOLO 30 = COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri decide sulle questioni devolute dal Consiglio Direttivo ed aventi ad oggetto le controversie tra i soci ovvero tra i soci e l’Associazione, in materia di diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione delle controversie per le quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.

 

TITOLO XI
- DISPOSIZIONI GENERALI –

ARTICOLO 31=  REGOLAMENTO INTERNO
Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Associazione è disciplinato da un regolamento interno, redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea.

ARTICOLO 32 = GRATUITA' DELLE CARICHE
Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ARTICOLO 33 = RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

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REGOLAMENTO
per l’attività dell’Associazione
    
(art. 31 dello Statuto)

Redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea del  18 aprile 2007

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ART. 1 – ISCRIZIONI ED ASSOCIATI
La richiesta d’iscrizione, in forma scritta, deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo, con le modalità previste dall’art. 6 dello Statuto.
L’Associato può  partecipare ai gruppi di lavoro dell’Associazione facendone richiesta, anche informale, ad un componente del Consiglio Direttivo o inviando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, anche a mezzo e-mail.
Il Consiglio Direttivo deciderà in merito nella seduta immediatamente successiva alla richiesta, dandone comunicazione all’interessato, anche a mezzo e-mail.
L’Associato può, con le modalità di cui sopra, farsi promotore d’iniziative che corrispondano all’oggetto sociale dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo deciderà in merito nella seduta immediatamente successiva alla richiesta, dandone comunicazione all’interessato.
L’Associato viene informato a mezzo e-mail dell’attività del Consiglio e dell’Associazione.

ART. 2 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Le riunioni sono disciplinate dall’art.22 dello Statuto.
All’inizio di ciascuna riunione il Presidente, o colui che presiede, indica il Segretario che redigerà il relativo verbale ed insieme a lui lo sottoscriverà.
E’ istituito il libro degli allegati dei verbali del Consiglio, in cui vengono inseriti gli atti relativi a ciascuna riunione.

ART. 3 –ASSEMBLEE
Le assemblee sono disciplinate dal titolo IV dello Statuto (artt. 14 – 18).
Nel corso dell’Assemblea possono prendere la parola tutti gli associati e spetta al Presidente, o a colui che in sua vece presiede l’Assemblea, determinare la durata degli interventi e l’ordine cronologico degli stessi.
Nel corso dell’Assemblea gli Associati devono attenersi scrupolosamente all’ordine del giorno, ferma restando la possibilità che, su loro richiesta, vengano autorizzati  da chi presiede l’Assemblea, a trattare temi anche diversi, come ad esempio nuove proposte di lavoro e/o iniziative.

ART. 4 – SPESE
Le spese dell’Associazione potranno essere effettuate solo dopo una specifica decisione adottata dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha facoltà di disporre autonomamente, per le spese ordinarie e fino ad un massimo di € 250,00 mensili, dando successivamente notizia al Consiglio Direttivo. Solo dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo le predette spese saranno poste nelle “uscite” dell’Associazione.
E’ istituito il libro dei documenti di spesa, in cui viene inserita la  documentazione giustificativa.

ART. 5 – CONTROVERSIE
A norma dell’art.30 dello Statuto, il Consiglio Direttivo sollecita l’intervento del Collegio dei Probiviri, in merito alle funzioni ad esso devolute, previa comunicazione scritta dalla quale possa risalirsi al mittente.
Il Consiglio Direttivo procede a norma del comma uno, verificata la fondatezza della notizia ricevuta.
In caso di infondatezza il Consiglio Direttivo provvede ad archiviare la segnalazione, con provvedimento scritto.

ART. 6 – ELENCO DEGLI ENTI PATROCINATORI
A norma dell’art. 5 dello Statuto, gli Enti possono patrocinare l’attività dell’Associazione.
Viene istituito l’elenco degli Enti Patrocinatori, specificando quali hanno conferito solo il patrocinio morale.

ART. 7 – FATTISPECIE NON PREVISTE DALLO STATUTO O DAL REGOLAMENTO
Per quanto non specificamente previsto dallo Statuto o dal Regolamento, decide nell’immediato il Presidente o in mancanza di questi il Vice-Presidente o, in mancanza di entrambe, il Consigliere più anziano. Successivamente la questione viene posta nella prima seduta utile del Consiglio Direttivo ed ove necessario regolamentata.

 

REGOLAMENTO PER LE DELEGAZIONI

Documento redatto dal Consiglio Direttivo del 10 marzo 2009 ed approvato dall’Assemblea degli Associati del 16 marzo 2009, successivamente modificato dal Consiglio direttivo ed approvato dall’Assemblea del 12 aprile 2010 e dall’Assemblea dell’11 gennaio 2011. Ultima modifica a seguito dell'Assemblea del 5 aprile 2011.

ART. 1: ISTITUZIONE

Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto possono essere istituite delegazioni dell’Associazione, che assumono il nome di “Il Carcere Possibile Onlus – Delegazione di______________”

ART. 2: ORGANI E SEDE

La Delegazione è composta da : a) gli Associati della delegazione; b) l’Organo Collegiale.
La sede della Delegazione è presso la sede della Camera Penale locale.

ART. 3: ASSOCIATI

Gli Associati alla Delegazione sono a tutti gli effetti Associati all’Associazione. L’ammissione avviene su domanda degli interessati. Per gli Associati alla Camera Penale dove ha sede la Delegazione è sufficiente la sola richiesta scritta. Per gli altri, la richiesta deve essere accompagnata dalla presentazione di due membri dell’Organo Collegiale.
La domanda, unitamente all’attestato del versamento della quota sociale effettuato a mezzo c/c postale o bonifico bancario, viene trasmessa al Consiglio Direttivo dell’Associazione che delibera sull’iscrizione.
La decisione sull’iscrizione viene comunicata dal Consiglio Direttivo all’interessato e all’Organo Collegiale.

ART. 4: L’ORGANO COLLEGIALE

Il Direttivo della Camera Penale dove ha sede la Delegazione nomina l’Organo Collegiale che è composto da tre membri: il Responsabile e due Componenti.
Il Responsabile ed almeno uno dei due Componenti deve essere iscritto alla Camera Penale dove ha sede la Delegazione.
La nomina viene comunicata al Consiglio direttivo dell’Associazione che la ratifica.
L’Organo Collegiale resta in carica tre anni.
L’Organo Collegiale sovrintende all’organizzazione della Delegazione e ne determina le scelte nell’ambito delle sue competenze.
L’Organo Collegiale si riunisce sollecitato da almeno cinque Associati o su iniziativa di un suo componente.

ART. 5: COMPETENZE

Nell’ambito dell’Associazione, l’Organo Collegiale della Delegazione ha potere di analisi e verifica delle problematiche locali relative ai diritti dei detenuti. Esercita potere propositivo per manifestazioni ed iniziative finalizzate a raggiungere lo scopo sociale dell’Associazione.
Trasmette tutti i verbali delle riunioni al Consiglio Direttivo per conoscenza e per l’approvazione delle eventuali iniziative.

ART. 6: RIUNIONI CONGIUNTE

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione si riunisce, con i Responsabili delle Delegazioni o loro Delegati per la programmazione dell’attività e per il resoconto di quella svolta, su richiesta del Consiglio Direttivo o dell’ Organo Collegiale della Delegazione.

ART. 7: COORDINATORE REFERENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione nomina un Coordinatore, quale suo referente per ciascuna Delegazione .

ART. 8: ISCRIZIONE DELLA DELEGAZIONE A REGISTRI SPECIALI ISTITUITI PRESSO ENTI LOCALI

La Delegazione potrà iscriversi nei Registri del Volontariato istituiti presso Enti Locali. La richiesta va preliminarmente inviata al Consiglio Direttivo dell'Associazione, con la normativa in materia, al fine della formalizzazione dell'iscrizione.

ART. 9: CONTRIBUTI ECONOMICI ELARGITI ALLA DELEGAZIONE

Eventuali contributi economici elargiti alla Delegazione, da Enti pubbici o privati, dovranno essere accreditati sul c/c dell'Associazione, ma resteranno vincolati per essere spesi sul territorio della Delegazione.