06-04-2014
GUIDA AI DIRITTI ED AI DOVERI DEI DETENUTI SECONDA EDIZIONE: Nella sezione UTILITA' del sito č disponibile la seconda...
 
PRESENTATO DALLA SENATRICE MARIA FORTUNA INCOSTANTE IL DISEGNO DI LEGGE SULL'ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI
Un'importante iniziativa al Senato per la tutela dei diritti dei detenuti, alla quale ha collaborato anche la nostra associazione
 

Napoli, 30 marzo 2009------------------ La senatrice Maria Fortuna Incostante ha presentato al Senato il Disegno di Legge sull' "Istituzione del Garante per la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale". La nostra Associazione ha collaborato a quest'iniziativa che prevede, tra l'altro, l'Istituzione di tale figura anche a livello regionale, invitando le Regioni, che non vi abbiano ancora provveduto, a nominare il Garante entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Il Garante potrà visitare gli Istituti di Pena senza necessità di autorizzazione o di preavviso. Il "procedimento" che il Garante potrà avviare, nell'interesse della persona privata della libertà, prevede un tentativo di conciliazione con l'Amministrazione Penitenziaria e l'intervento della magistrtatura di Sorveglianza, nel caso in cui tale conciliazione non vada a buon fine. Una buona legge che, finalmente, è scritta "dalla parte dei detenuti" e rafforza allo stesso tempo i poteri della Sorveglianza dando efficacia ai suoi interventi. Se entrasse in vigore, i diritti dei detenuti troverebbero l'auspicata tutela, con una figura istituzionale che avrebbe l'esclusivo compito di garantirli, ci auguriamo, al di fuori di qualsiasi altra logica se non quella dell'applicazione delle leggi già in vigore e costantemente violate.
Il testo del Disegno di legge:

SENATO DELLA REPUBBLICA

      ———– XVI LEGISLATURA ———–
   

DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa della Senatrice INCOSTANTE,

Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

RELAZIONE INTRODUTTIVA

Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge, riprendendo le fila di un lavoro
già iniziato nella precedente Legislatura e sulla scia del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani (www.cpt.coe.int/italien.htm), ha lo scopo di introdurre nel nostro ordinamento una nuova autorità indipendente con poteri di promozione, ispezione e garanzia delle condizioni dei soggetti detenuti o privati della libertà personale.
La nuova figura svolgerà innanzitutto il compito di promuovere i diritti delle persone detenute provvedendo, tra l’altro, a segnalare le opportune modifiche amministrative e legislative finalizzate al miglioramento della tutela dei detenuti e coordinando le diverse figure locali.
Il Garante dei detenuti, senza sostituirsi o sovrapporsi alla Magistratura di Sorveglianza ma svolgendo un ruolo potenzialmente deflattivo del carico di lavoro della stessa, avrà inoltre adeguati poteri ispettivi, di denuncia e di decisione sicché risulterà ulteriormente rafforzata la tutela dei diritti delle persone detenute.
Inoltre la presenza di un soggetto terzo rispetto alle Amministrazioni dell’interno, della giustizia e della difesa potrà senz’altro preservare e tutelare quegli equilibri delicatissimi sui quali si basa il complicato rapporto fra popolazione detenuta e polizia penitenziaria.
L’istituzione di tale organo, inoltre, adeguerà il nostro ordinamento a quello delle più avanzate democrazie nord-europee ed all’unione Europea, dove esistono figure analoghe che operano proficuamente da anni secondo i metodi tipici dell’ombudsman, sollecitando costantemente i governi degli Stati membri a dotarsi di organi interni di controllo delle condizioni di detenzione.
Il disegno di legge consta di due distinti capi: il primo capo intitolato “Istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale” e il secondo capo intitolato “Adempimenti del garante e copertura finanziaria”.
Il primo capo è a sua volta articolato in 10 articoli che disciplinano la struttura del Garante, costruito come un organo collegiale composto da un presidente nominato d’intesa dai presidenti del Senato e della Camera e da altri quattro componenti eletti in numero di due da ciascun ramo del Parlamento.
In particolare l’art. 1 definisce gli scopi, le caratteristiche, la durata in carica e le indennità spettanti ai membri di tale autorità.
Gli articoli 2 e 3, afferenti rispettivamente i requisiti per la nomina e le incompatibilità, sono una chiara espressione dei connotati dell’autonomia e dell’indipendenza dei suoi componenti.
L’art. 4, che disciplina le ipotesi di sostituzione dei componenti del Garante, è destinato ad assicurare il corretto funzionamento ed a garantire l’efficienza e la continuità correttezza dell’azione.
La molteplicità e complessità dei compiti che il Garante è chiamato a svolgere richiede la costituzione di un apposito Ufficio: di ciò si occupa l’art. 5 che prevede la creazione di un ruolo del personale dipendente dall’Ufficio del Garante, le modalità di reclutamento del personale e contestualmente il trattamento giuridico ed economico riservato allo stesso.
La delicatezza dell’attività svolta dal Garante ha imposto inoltre la previsione della possibilità che esso possa avvalersi, entro i limiti fissati dall’art. 6, anche del contributo di Università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, organizzazioni sociali e professionali e di associazioni che operano nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani.
L’art. 7 disciplina analiticamente le funzioni e i poteri del Garante che possono sinteticamente indicarsi:
 a) nella vigilanza sulle modalità di esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale nonché nel controllo delle procedure seguite nei confronti dei trattenuti presso le camere di sicurezza e nei centri di permanenza temporanea e assistenza degli stranieri;
 b) nell’adozione di proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami che sono ad essa rivolti dai detenuti, dagli internati e dai trattenuti presso le camere di sicurezza e nei centri di permanenza temporanea e assistenza degli stranieri;
 c) nella promozione dei temi legati alle problematiche dei diritti delle persone detenute o private della libertà;
 d) nella formulazione pareri, raccomandazioni e proposte al Governo ed al Parlamento su tutte le tematiche concernenti i diritti delle persone detenute o private della libertà;
 e) nella promozione e coordinamento dei vari organismi pubblici che si occupano, a livello regionale o locale, della tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà.
L’art. 9 disciplina i poteri del Garante in tema di ricorsi inviatigli dai destinatari della legge individuati dall’art. 8 in chiunque sia privato della libertà personale: in particolare in caso di ricorsi promossi da detenuti il Garante può in primis promuovere un tentativo di conciliazione tra l’Amm.ne ed il detenuto e, in caso di insuccesso dello stesso, dare delle direttive all’amm.ne. Qualora poi tali raccomandazioni non vengano eseguite, il Garante può trasmettere gli atti al magistrato di sorveglianza che deciderà con ordinanza immediatamente esecutiva impugnabile solo con ricorso per cassazione.  
Nel caso di reclami proposti da persone trattenute nelle camere di sicurezza ovvero nei centri di centri di permanenza temporanea degli stranieri, il Garante può impartire delle raccomandazioni all’Amm.ne ed in caso di mancato adempimento delle stesse, rivolgersi al prefetto affinché adotti gli opportuni provvedimenti.
Il disegno di legge detta anche alcune norme di principio sui Garanti od analoghe figure istituite a livello locale prevedendo, all’art. 10, la loro istituzione obbligatoria da parte delle regioni che l’abbiano ancora fatto entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge nonché l’attribuzione di un potere di indirizzo sugli stessi al Garante nazionale che può anche avvalersi degli dei loro uffici e personali sulla base di apposite convenzioni.
Il secondo capo prevede una serie di obblighi in capo al Garante che si concretizzano nell’obbligo del rapporto in caso fatti costituenti reato o anche solo illecito disciplinare ( art. 11), nell’obbligo del segreto d’ufficio ( art. 12) e nell’obbligo di informativa al Parlamento sugli interventi messi atto, sugli esiti degli stessi e sulle risposte avute dai responsabili delle strutture interessate nonché sulle proposte utili a meglio promuovere e tutelare i diritti delle persone private della libertà.
E’ prevista inoltre la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività più significative svolte dal Garante.
Il disegno di legge si conclude con alcune modifiche della legge sull’ordinamento giudiziario dirette da un lato ad inserire il Garante tra i soggetti cui il detenuti, in alternativa al magistrato di sorveglianza ( con evidenti effetti deflativi ), possono indirizzare i loro ricorsi e, dall’altro, a rafforzare il ruolo della magistratura di sorveglianza, cui viene attribuito, per la prima volta, un potere di verifica sull’attuazione dei provvedimenti emessi colmando così una lacuna attualmente presente nell’ordinamento. 
 

DISEGNO DI LEGGE

______

CAPO I
(Istituzione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale)


Art. 1
(Istituzione e composizione del Garante nazionale)

1. È istituito il Garante nazionale per la promozione e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato «Garante», con lo scopo di promuovere e tutelare i diritti fondamentali delle persone private della libertà personale, riconosciuti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali di cui l’Italia è parte.
2. Il Garante è un organo collegiale che opera in autonomia e indipendenza; è composta dal presidente, nominato d’intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, e da altri quattro componenti eletti, con voto limitato a uno, in numero di due dal Senato della Repubblica e in numero di due dalla Camera dei deputati; in ciascun ramo del Parlamento risultano eletti il candidato e la candidata che ottengono rispettivamente il maggior numero di voti.
3. Il presidente e gli altri componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati per più di una volta. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato sono attivate le procedure per la nomina del nuovo presidente e per l’elezione dei nuovi componenti.
4. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e gli altri componenti sono collocati fuori ruolo, se dipendenti di pubbliche amministrazioni; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
Del Garante non possono far parte i magistrati in servizio.
5. Le indennità del presidente e degli altri componenti sono stabilite con il
regolamento di cui all’articolo 7, comma 7, nell’ambito di una dotazione finanziaria complessiva non superiore a 1.340.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011; in ogni caso, le indennità annue spettanti al presidente e agli altri componenti non possono essere superiori al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzione di presidente di sezione della Corte di Cassazione ed equiparati.


Art. 2
(Requisiti)

1. I componenti del Garante sono scelti tra persone che assicurino indipendenza e idoneità alla funzione e possiedano una competenza ed un’esperienza pluriennale nel campo della tutela e della promozione dei diritti umani.

Art. 3

(Incompatibilità)

1. I componenti del Garante, per tutta la durata dell’incarico, non possono ricoprire cariche elettive o governative o altri uffici pubblici di qualsiasi natura né svolgere attività lavorativa, subordinata o autonoma, imprenditoriale o libero-professionale, né ricoprire incarichi per conto di un’associazione o di un partito o movimento politico.

Art. 4

(Sostituzione)

1. I componenti del Garante sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico ovvero grave violazione dei doveri inerenti all’incarico affidato. La valutazione circa l’effettiva esistenza dell’incompatibilità sopravvenuta, dell’impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti all’incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono d’intesa e senza ritardo.
2. Alla sostituzione dei membri si provvede secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 2 della presente legge.
3. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza
ordinaria del mandato del componente sostituito.


Art. 5
(Ufficio del Garante)

1. Entro tre mesi dalla costituzione del Garante, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del Garante, è istituito il ruolo del personale dipendente dall’ufficio del Garante nel limite di quaranta unità. Con il medesimo decreto è definito il trattamento giuridico ed economico del personale assicurando il rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.
2. L’assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, il Garante provvede nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nel ruolo mediante apposita selezione nell’ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza necessari in relazione alle funzioni e alle caratteristiche di indipendenza e imparzialità del Garante.
3. Nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 4, l’ufficio del Garante può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, collocati in posizione di fuori
ruolo o equiparati, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a dieci unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando scoperto un corrispondente numero di posti di ruolo nelle amministrazioni di provenienza e nel ruolo di cui al comma 1.
4. Per l’attuazione dei commi 1, 2 e 3 è autorizzata la spesa di 3.300.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
5. Le spese di funzionamento dell’ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei Conti.
6. Per l’attuazione del comma  5 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.
7. Le norme concernenti l’organizzazione dell’ufficio del Garante nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono adottate, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e  delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

Art. 6
(Contributo di esperti nonché di università, centri di studio e di ricerca,
organizzazioni e associazioni)

1. Il Garante, nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza delle questioni sottoposte alla sua valutazione lo richiedano, può avvalersi, nel limite massimo di spesa di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, dell’opera di esperti remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.
2. Il Garante può avvalersi del contributo di università e di centri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di organizzazioni sociali e professionali e di associazioni che operano nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani.


Art. 7
(Funzioni e poteri del Garante)

1. Il Garante:
 a) vigila che l’esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati e dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
 b) adotta proprie determinazioni in ordine alle istanze e ai reclami
che sono ad essa rivolti dai detenuti e dagli internati ai sensi dell’articolo 35 della legge 26 luglio 1975, 11. 354, come modificato dall’articolo 12, comma 2, della presente legge ovvero dalle associazioni che li rappresentano;
 c) verifica che le strutture edilizie pubbliche adibite alla restrizione della libertà delle persone siano idonee a salvaguardarne la dignità con riguardo al rispetto dei diritti fondamentali;
 d) verifica le procedure seguite nei confronti dei trattenuti e le condizioni di trattenimento dei medesimi presso le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i Commissariati di pubblica sicurezza;
 e) verifica il rispetto degli adempimenti e delle procedure previsti
dagli articoli 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dall’articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
 f) promuove, anche organizzando incontri, dibattiti o convegni a livello locale e nazionale con soggetti istituzionali e non, i temi legati alle problematiche dei diritti delle persone detenute o private della libertà;
 g) formula pareri, raccomandazioni e proposte al Governo ed al Parlamento su tutte le tematiche concernenti i diritti delle persone detenute o private della libertà;
 h) promuove gli opportuni contatti con le varie autorità, istituzioni ed organismi pubblici che si occupano, a livello regionale o locale, della tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà.
2. Nell’esercizio delle funzioni indicate al comma 1, lettere a) e b), il Garante:
 a) visita, senza necessità di autorizzazione o di preavviso e in condizioni di sicurezza, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, gli istituti penali, le comunità per minori e gli enti convenzionati con il Ministero della giustizia per l’esecuzione di misure privative della libertà personale che ospitano condannati che usufruiscono di misure alternative alla detenzione, accedendo, senza restrizione alcuna, a qualunque locale e incontrando liberamente chiunque vi sia privato della libertà, garantendo comunque la riservatezza del colloquio e le attività investigative in corso;
 b) prende visione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo della persona privata della libertà, fatta eccezione per quelli coperti da segreto relativi alle indagini e al procedimento penale, nel rispetto della normativa applicabile ai soggetti pubblici in materia di protezione dei dati personali ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni;
 c) richiede, fermo restando il divieto di cui alla lettera b) del presente comma, le informazioni e i documenti che ritenga necessari alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate al comma 2, lettera a) ed al comma 3 del presente articolo, che provvedono a trasmettere quanto richiesto nel termine di trenta giorni dalla richiesta; nel caso in cui venga opposto il segreto di Stato, informa il magistrato di sorveglianza territorialmente competente, che valuta se richiedere l’intervento del Presidente del Consiglio dei ministri per la conferma, entro sessanta giorni, dell’esistenza del segreto.
3. Nell’esercizio delle funzioni indicate al comma 1, lettere c), d) ed e), il Garante, senza necessità di autorizzazione o di preavviso, visita, in condizioni di sicurezza e salvaguardando le attività investigative in corso, i
centri di identificazione e di espulsione previsti dall’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna a qualunque locale, nonché le camere di sicurezza eventualmente esistenti presso le caserme dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i Commissariati di pubblica sicurezza.
4. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.


Art. 8
(Destinatari)

1. Tutti i detenuti e gli altri soggetti comunque privati della libertà personale possono rivolgersi al Garante senza vincoli di forma.


Art. 9
(Procedimento)

1. Il Garante, quando verifica che le amministrazioni responsabili delle strutture indicate all’articolo 7, comma 2, lettera a), tengono comportamenti non conformi alle norme e ai principi indicati dall’articolo 7, comma 1, lettera a) della presente legge, ovvero che le istanze e i reclami ad essa rivolti ai sensi dell’articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall’articolo 8, comma 2, della presente legge, appaiono fondati promuove un tentativo di conciliazione e, se l’accordo non è raggiunto, formula specifiche raccomandazioni.
2. Se l’amministrazione omette di conformarsi a quanto indicato ovvero il suo dissenso motivato non è comunicato entro quindici giorni o non appare giustificato, il Garante trasmette il reclamo al magistrato di sorveglianza, che decide ai sensi dell’articolo 69, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354.
3. Il Garante, quando ritiene che le amministrazioni responsabili delle strutture previste dall’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché delle camere di sicurezza esistenti presso le caserme dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e presso i Commissariati di pubblica sicurezza tengano comportamenti non conformi alle norme vigenti ovvero che le istanze e i reclami ad essa rivolti dai soggetti trattenuti in tali strutture appaiono fondati, formula specifiche raccomandazioni.
4. Se l’amministrazione omette di conformarsi a quanto indicato ovvero il suo dissenso motivato non è comunicato entro quindici giorni o non appare giustificato, il Garante può richiedere l’intervento del prefetto competente per territorio per l’adozione degli opportuni provvedimenti.

 

Art. 10
(Rapporti con i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale istituiti in ambito regionale o locale)

1. Il Garante coordina e coopera con i garanti dei diritti delle persone private della libertà personale, o figure analoghe, ove istituiti in ambito regionale, provinciale o comunale, nello svolgimento delle rispettive funzioni e prende in esame le segnalazioni da questi effettuate, anche avvalendosi dei loro uffici e del relativo personale sulla base di apposite convenzioni con l’ente interessato, fermo restando che in nessun caso il Garante può delegare l’esercizio delle sue funzioni a tali soggetti o a terzi.
2. Qualora al momento non siano stati già costituiti, le regioni provvedono all'istituzione dei Garanti regionali entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge.


CAPO Il

ADEMPIMENTI DEL GARANTE E COPERTURA FINANZIARIA


ART. 11

(Obbligo di rapporto)

1. Il Garante ha l’obbligo di presentare rapporto alle autorità competenti ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato ovvero illecito disciplinare.

ART. 12

(Segreto d’ufficio)

1. I componenti del Garante e i soggetti di cui il Garante si avvale per l’esercizio delle proprie funzioni sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni.

ART. 13

(Relazione annuale del Garante)

1. Il Garante presenta al Parlamento, entro il 30 aprile di ogni anno e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, una relazione sull’attività svolta, relativa all’anno precedente, indicando il tipo e la natura degli interventi messi in atto, gli esiti degli stessi, le risposte dei responsabili delle strutture interessate e le proposte utili a tutelare e promuovere i diritti delle persone private della libertà personale.
2. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell’interno, al Ministro della giustizia, al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro della solidarietà sociale.
3. Il Garante promuove la pubblicazione di un bollettino nel quale sono riportati gli atti, i documenti e le attività più significativi di cui si ritiene opportuna la pubblicità. Il bollettino può essere edito anche attraverso strumenti telematici.
4. Nelle scuole di tutte le Forze di polizia devono essere oggetto di insegnamento il sistema delle garanzie poste a tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Ai fini della predisposizione dei programmi di formazione e di insegnamento di cui al presente comma, le pubbliche amministrazioni possono chiedere contributi e pareri al Garante.


ART. 14

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

2. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’art. 35, dopo le parole: « al magistrato di sorveglianza », sono aggiunte le seguenti: « o al Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale »;
b) all’art. 35, al comma 6, dopo le parole: « Decide con ordinanza», sono aggiunte le seguenti: « immediatamente esecutiva »;
c) l’ultimo comma dell’art. 69 è sostituito dal seguente: « Verifica l’attuazione dei provvedimenti emessi e svolge, inoltre, tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge »


ART. 15

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 4.990.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Per gli anni successivi all’anno 2011 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.