La mattonella vivibile !!! ovvero, quei 28 cm (quadrati) che fanno la differenza….
Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali
(CEDU)
Non passerà inosservata l’ordinanza con cui il Giudice del Tribunale civile di Roma ha deciso sul ricorso presentato da un cittadino Italiano contro il Ministero della Giustizia Italiana per vedersi riconoscere il danno subito durante il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali secondo.
Il ricorrente, tratto in arresto nel mese di giugno del 2014, aveva scontato un periodo di detenzione di quasi un anno in tre diversi istituti di pena al cui termine ha esperito un ricorso - ai sensi dell’art. 35 ter c. 3 legge n. 354 del 26 luglio 1975 – lamentando di aver subito la detenzione carceraria in condizioni disumane.
Il punto normativo di riferimento per la proposizione del ricorso è la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, sottoscritta in Roma il 4.11.1950 e ratificata dalla Legge n. 848/1955.
In particolare, l’articolo 3, rubricato “Proibizione della tortura”, sancisce testualmente che “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”.
L’art. 27 comma 3 della Costituzione stabilisce che la pena detentiva “non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità” e questo Principio è il fondamento della Legge penitenziaria del 1975 così come attesta l\'art. 1, secondo cui il trattamento penitenziario deve essere conforme “ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona”.
Tali statuizioni di principio, nel concreto operare dell\'ordinamento, si traducono non soltanto in norme e direttive obbligatorie rivolte all\'organizzazione e all\'azione delle istituzioni penitenziarie ma anche in diritti di quanti si trovino in esse ristretti, cosicché l\'esecuzione della pena e la rieducazione che ne è finalità - nel rispetto delle irrinunciabili esigenze di ordine e disciplina - non possono mai consistere in trattamenti penitenziari che comportino condizioni incompatibili con il riconoscimento della soggettività di quanti si trovano nella restrizione della loro libertà.
L’articolo 35-ter della Legge n.354/1975 - inserito dal D.L. n.92/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n.117/2014, ha introdotto nel nostro ordinamento specifici “Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell\'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell\'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati”; la nuova normativa non ha introdotto nell\'ordinamento un nuovo illecito civile poiché, già prima, la violazione del diritto ad una detenzione conforme all\'art. 3 CEDU costituiva un danno ingiusto risarcibile ex art. 2043 c.c.; ciò desunto anche dal fatto che l\'art. 3 CEDU è divenuto un \'diritto\' rilevante nel nostro ordinamento a far data dalla Legge n.848/1955, che ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione europea dei diritti dell\'uomo.
Tutto l’impianto normativo è incardinato sui concetti di sofferenza e violazione dei diritti dell’uomo da sovraffollamento e non, quindi, della lesione di altri diritti soggettivi.
Il D.L. n.92/2014 ha, quindi, solamente introdotto una nuova disciplina per il risarcimento di questo specifico danno: una disciplina che, in quanto lex specialis, viene a sostituirsi alla ordinaria disciplina civilistica in tema di risarcimento del danno.
Appare, peraltro, degno di menzione che il legislatore, nell\'individuare il parametro cui riferirsi per valutare la sussistenza del pregiudizio, abbia fatto esplicito riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dando così espresso riconoscimento al principio secondo cui il nostro ordinamento deve ritenersi vincolato dalle norme convenzionali nell\'interpretazione che di queste abbia fornito la Corte europea dei diritti dell\'uomo.
Il legislatore nazionale, con la Legge penitenziaria prima e il successivo Regolamento poi, ha enunciato una serie di attività la cui fruizione rappresentava un diritto dei detenuti.
Difatti, è stato stabilito durante il periodo di reclusione particolare importanza assume anche il “diritto d’istruzione” di cui all’articolo 19 della Legge penitenziaria che stabilisce “E\' favorito l\'accesso alle pubblicazioni contenute nella biblioteca, con piena libertà di scelta delle letture.”. L’articolo 21 del Regolamento penitenziario (D.P.R. n.230/2000) prevede che “La direzione dell\'istituto deve curare che i detenuti e gli internati abbiano agevole accesso alle pubblicazioni della biblioteca dell\'istituto, nonché la possibilità, a mezzo di opportune intese, di usufruire della lettura di pubblicazioni esistenti in biblioteche e centri di lettura pubblici, funzionanti nel luogo in cui e\' situato l\'istituto stesso.”.
Inoltre L’articolo 26 della Legge penitenziaria prevede che “I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Negli istituti e\' assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. A ciascun istituto è addetto almeno un cappellano.”
Il corrispondente articolo 58 del Regolamento penitenziario specifica che “I detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti della loro confessione religiosa purché compatibili con l\'ordine e la sicurezza dell\'istituto e non contrari alla legge, secondo le disposizioni del presente articolo…omissis....Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto è dotato di una o più cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso….omissis…Le pratiche di culto, l\'istruzione e l\'assistenza spirituale dei cattolici sono assicurate da uno o più cappellani…”
I FATTI
Nel merito il ricorrente, che aveva scontato il periodo di detenzione in tre diversi Istituti di pena, aveva lamentato di aver sempre condiviso le celle in cui era stato detenuto con altre persone per cui lo spazio di vivibilità, considerato anche quello occupato dal mobilio, era nettamente inferiore al parametro dei “3 mq” indicato in più occasioni dalla giurisprudenza della Corte Europea per i diritti dell’Uomo (CEDU) come lo spazio minimo che doveva essere garantito alle persone ristrette, limite sotto il quale la mancanza di spazio in sé stessa − a prescindere dalla presenza di altri elementi negativi – era tale da violare l’art. 3 C.e.d.u.
La disumanità delle condizioni di detenzione in cui era stato costretto a vivere il ricorrente non era stata determinata soltanto dalla ristrettezza degli spazi ma anche da altri fattori, quali:
l’aver usufruito di locali igienici, dall’ampiezza di pochi mq, separati dal resto della cella da una porta basculante ed ove non vi erano né bidet, né doccia, ed in alcuni casi anche la finestra oppure ve ne era una, munita di sbarre metalliche, che non permetteva un’adeguata areazione;
che tutte le celle abitate erano sprovviste di acqua calda;
che l’illuminazione interna naturale era:
o assolutamente insufficiente e quasi inesistente all’interno della cella della prima Casa Circondariale in cui è stato detenuto, anche a causa di barriere oscuranti poste all’esterno delle inferriate che non consentivano all’aria di entrare;
o sufficiente all’interno del secondo Istituto, a causa delle ristrette dimensioni e alla collocazione in posizione sfavorevole rispetto alla direzione della luce naturale;
o appena sufficiente all’interno del terzo Istituto.
che il riscaldamento era assolutamente scarso tenuto conto che la cella era dotata di un unico termosifone assolutamente insufficiente per l’intero locale.
che i durante i 15 gg. di detenzione presso la prima struttura non aveva avuto la possibilità di fruire di alcuna attività ricreativa o sportiva. Trascorreva all’interno della cella più di 23 ore nell’arco della giornata avendo diritto a soli 20 minuti di “aria” da passare all’esterno della cella in un piccolo cortile dell’istituto di pena insieme ad altri detenuti. Trasferito ad altro “braccio” dello stesso Istituto, nei successivi 15 giorni ha trascorso 16 delle 24 ore della giornata all’interno della cella, avendo la possibilità di usufruire dell’aria esclusivamente nella mattinata dallo 08.00 fino alle ore 13.00;
che presso la seconda struttura non aveva avuto la possibilità di fruire di alcuna attività ricreativa o sportiva. Trascorreva tutte le 24 ore della giornata all’interno della cella, avendo la possibilità di usufruire dell’aria esclusivamente per pochi minuti all’interno di un ristretto cortile e compatibilmente con l’eventuale presenza di altri detenuti;
che presso la terza fruiva esclusivamente di due ore di attività sportiva alla settimana non avendo accesso ad alcun servizio di biblioteca. Trascorreva 16 delle 24 ore della giornata all’interno della cella, avendo la possibilità di usufruire dell’aria all’interno di un piccolo cortile munito di mura altissime che impedivano, di fatto, la possibilità di percepire il senso “dell’aria” nella forma prevista e sancita nella normativa vigente;
l’assenza di adeguate attività ricreative in grado di compensare tali indicate condizioni.
Il ricorrente ha dovuto descrivere al Giudice le condizioni di detenzione cui era stato sottoposto; una sorta di diario di bordo, quasi sullo stile del capolavoro letterario “Le mie prigioni”, corredato da una dettagliata descrizione dello stato dei luoghi (o per meglio dire del luogo di detenzione, una cella…) e testimoniata dai soli “mezzi” disponibili ad un detenuto: carta, penna e…. basta !
Sì, proprio così: nessun supporto digitale (macchine fotografiche, video, cellulari etc), piante planimetriche, disegni. Soltanto una ricostruzione, a posteriori, senza alcuna certezza della misurazione degli spazi che egli aveva eseguito in modo quasi empirico (con l’aiuto di un piccolo righello graduato, di cartone).
Il Ministero in sede di replica ha fatto pervenire, da parte di ciascuna direzione dei tre istituti di pena, le risposte ai quesiti che il giudice aveva sollevato per riscontrare quanto denunciato dal ricorrente; sono state fornite tutta una serie di informazioni relative principalmente alle misure di ciascuna cella senza tuttavia allegare una pianta planimetrica da cui poter confrontare l’esattezza delle relative misurazioni ed i conseguenti calcoli dell’ampiezza degli spazi utili per la vivibilità dei reclusi.
Il ricorrente quindi, in sede di replica, aveva opposto che:
in assenza di pianta planimetrica dei locali non ci sarebbero stati elementi oggettivi per misurare la metratura/cubatura catastale delle celle le cui dimensione sarebbero rimaste affidate ad una mera dichiarazione dei tre istituti di pena;
non era stata fornita alcuna misura relativa alla distanza tra i muri e quella tra pavimento e soffitto della stessa;
per la determinazione dello spazio individuale minimo intramurario, pari o superiore a tre metri quadrati, da assicurare ad ogni detenuto, doveva essere scomputata dalla superficie lorda della cella l’area occupata dagli arredi (ciò richiamando la ratio decidendi della sentenza-pilota “Torreggiani ed altri” (1) – che aveva affermato che «…la mobilia […> ha ulteriormente ridotto lo spazio utile per ciascun detenuto»;
evidenziando che il Comitato Europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti del Consiglio d\'Europa (CPT – Organo del Consiglio d’Europa che cerca di prevenire i casi di tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti sul territorio dei Stati che hanno firmato la Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti):
aveva fissato in 7mq per persona la superficie suggerita per una cella di detenzione, oltre i 2 m di distanza tra i muri, nonché 2,50 m di distanza tra pavimento e soffitto;
aveva già considerato auspicabile che nelle celle a più posti fosse disponibile una superficie di almeno 4 mq per ciascun detenuto.
In sostanza, si segnalava al giudice che:
la più elevata soglia raccomandata dal Comitato di prevenzione della tortura conservava quindi un suo rilievo mentre quando la superficie detentiva per persona sarebbe risultata essere pari o inferiore al limite dei 3/4 mq allora poteva configurarsi un trattamento inumano o degradante a condizione che, oltre all’esiguità dello spazio, sarebbero stati riscontrabili anche altre significative carenze (ad es., l’insufficiente aerazione o illuminazione della cella, i tempi di permanenza all’aperto eccessivamente limitati oppure la grave mancanza di intimità);
pertanto, alla luce delle predette considerazioni, tenuto conto del solo parametro dello spazio disponibile, la condizione di detenzione sarebbe stata da ritenersi inumana.
Ebbene il Giudice in parziale accoglimento del ricorso ha condannato la Direzione dei primi due Istituti a risarcire il detenuto per il periodo di reclusione rispettivamente scontato nelle due strutture.
Viceversa, per la terza struttura, il calcolo dello spazio disponibile per il ricorrente è risultato pari a 3,28 mq. per cui, essendo superiore di 0,28 mq. al limite minimo stabilito nelle sentenze dalla Corte Europea (3 mq), il periodo di detenzione ivi trascorso era stato considerato “umano” e, pertanto, “non degradante”.
Quindi il Giudice non ha preso in considerazione nessuna delle altre significative carenze che il ricorrente aveva rilevato: nell’emettere l’ordinanza il magistrato ha statuito prendendo a base di riferimento, per il calcolo dello spazio disponibile nella cella di reclusione, il risultato di un mero calcolo aritmetico.
OSSERVAZIONI IN DIRITTO
La normativa penitenziaria nazionale non stabilisce quale debba essere la superfice (calpestabile) da garantire al detenuto; il Giudice italiano ha dovuto colmare tale vulnus adottando le regole di giudizio della Corte e.d.u. in materia di sovraffollamento carcerario con cui sono state ampliate le tutele al detenuto affermando il suo “diritto a uno spazio minimo incomprimibile”.
Tuttavia, malgrado tale applicazione, rimane tutt’ora controverso lo stabilire quale sia il criterio con cui calcolare esattamente, in termini di metri quadrati, tale “spazio-minimo” e soprattutto come considerare, in esso, quello occupato dagli arredi della stanza e se, e in che misura, tenere anche conto di quello relativo al bagno di pertinenza della cella: la soluzione a tali quesiti risulta, come nel presente caso, decisiva per la decisione dei reclami proposti dai detenuti.
La Corte e.d.u., dopo la nota sentenza Torreggiani, “per evitare di essere ingolfata da cause seriali provenienti dall’Italia” ha fatto ricorso a questa sentenza-pilota concedendo un anno di tempo al nostro paese per risolvere il problema del sovraffollamento carcerario e introdurre nell’ordinamento nazionale dei rimedi atti ad assicurare alle persone detenute una “tutela – preventiva e compensativa – per i casi di condizioni inumane o degradanti”.
Inizialmente (rectiùs, immediatamente) l’amministrazione penitenziaria sulla spinta del clamore di tale (tassativa e pilotata) apertura della Corte e.d.u. impartì direttive agli Istituti di pena i cui Direttori avrebbero dovuto rivedere la distribuzione dei detenuti riducendo ai parametri suggeriti la loro distribuzione all’interno delle celle.
Soluzione di poco peso, capace soltanto di dare “notizia” in Europa che il nostro paese avrebbe impegnato ogni sforzo per trovare una definitiva soluzione.
Putroppo, ad oggi, i problemi del sovraffollamento carcerario sembrano lontani dal trovare una soluzione, almeno regolatoria; anzi…
Sono passati quasi sei anni dalla sentenza Torreggiani ed è ora che il legislatore nazionale dia certezza normativa a tali criteri concedendo ai Magistrati chiamati a decidere sui ricorsi (in aumento, esponenziale…) per ingiusta detenzione, certezza di riferimenti e parametri oggettivi; ancora oggi i Tribunali chiamati a giudicare utilizzano filoni giurisprudenziali contrastanti, a volte nella stessa sede di Tribunale: taluni Giudici adottano la tesi del “calcolo al lordo del mobilio”, altri quella che “attribuisce negativo rilievo alla presenza di mobili”, altri ancora che valutano la “presenza del servizio igienico annesso alla cella” (pur senza farlo incidere nel calcolo dello spazio fruibile), e da ultimo quelli che, in presenza di casi particolari (ad esempio trascorrere fuori dalla cella un rilevante numero di ore), ritengono uno spazio inferiore ai 3 mq. comunque vivibile.
Con buona pace dei suggerimenti proposti dei Giudici della Corte e.d.u….
Ecco come si può giungere alla decisione che qui abbiamo trattato.
Non è dato sapere se il ricorrente abbia presentato appello ma ciò che ci si auspica, in onore alla certezza del diritto, è che si riesca ad avere dalla Corte di Cassazione una pronuncia con cui il supremo Organo nomofilattico riesca a fornire un’interpretazione univoca sui criteri di calcolo dello spazio vivibile.
Senza ciò, ad oggi, può bastare quindi, per fare la differenza tra una condizione di detenzione ritenuta umana ed una, invece, ritenuta NON-umana, l’aver a disposizione, tutto per sé, uno spazio di bèn 0,28 mq. !!!...
(per intenderci, pari a quello occupato da una piastrella di cm 28x28 oppure a quello di un termosifone a parete la cui presenza, nel senso di spazio sottratto alla vivibilità, non è neanche menzionata dai Giudici…).
Avv. Antonio Castiello
Nota
(1) 8 GENNAIO 2013- CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO - SEZ. II - CAUSA TORREGGIANI E ALTRI CONTRO L’ITALIA.
(RICORSI NN. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 E 37818/10).
La Corte europea dei diritti umani, con la sentenza con decisione presa all’unanimità – ha condannato l’Italia per la violazione dell’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani (CEDU).
IP: 93.36.249.202
Data: 07/03/2019 12:56
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