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La letterina di Natale
Il carcere è un ottimo strumento per chi, senza intendere, vuol parlare di giustizia.
Chi vuole propagandare l'idea di uno Stato forte e sicuro invoca la politica del “TUTTI DENTRO”.
Chi vuole divulgare l'idea di uno Stato civile ed Europeo interviene con piccoli sedativi, i decreti legge, per somministrare alla popolazione, carceraria e non solo, una sorta di terapia a scalare ben nota ai tossicodipendenti che, non a caso, affollano i luoghi di tortura, “cosiddette carceri”, del nostro paese.
Così, dopo il decreto legge dell'estate 2013, il 24 dicembre, con una letterina di natale sotto l'albero, ci viene somministrata un'ulteriore dose di sedativo che dovrebbe valere a mitigare da un lato le sofferenze di chi quella tortura la subisce per davvero e dall'altro la intransigenza della Corte Europea che minaccia sanzioni che mettono a repentaglio la credibilità del nostro paese e dei suoi principi di civiltà giuridica e non solo.
Seimila detenuti in meno in due anni prometteva la terapia del Decreto Legge preestivo. Tremila in meno promette quella del decreto natalizio.
Il fatto è che le terapie studiate nei laboratori dei Ministeri non tengono conto degli effetti collaterali che spesso neutralizzano l'efficacia terapeutica.
I Tribunali di Sorveglianza dei nostri distretti non riescono a smaltire l'ordinario e dovrebbero viceversa, per effetto di un decreto legge che rimette alla valutazione del Giudice l'applicabilità delle nuove norme, intervenire con straordinaria urgenza per beneficiare gli aventi diritto degli effetti della riforma.
Su tutte, la norma che all'apparenza dovrebbe avere un'efficacia immediata in termini di benefici penitenziari, è l'art. 4 del D.L 146/2013 che introduce, anche se a tempo, ossia nei due anni dall'entrata in vigore della Legge, la cosiddetta liberazione anticipata speciale. Con decorrenza dal 1 gennaio 2010, i giorni di liberazione anticipata per ogni semestre di detenzione conforme al rispetto del regime trattamentale, sono 75 invece che 45. La nuova e più favorevole applicazione presuppone che i condannati, anche se già hanno beneficiato dei “vecchi” 45 giorni, per beneficiare di ulteriori 30 giorni di riduzione abbiano dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità. Ciò vuol dire che il Magistrato di Sorveglianza dovrà necessariamente rivalutare tutti i periodi pregressi, e già concessi, alla luce di una condotta attuale con il rischio , come spesso accade, che la decisione interviene ben oltre il termine di espiazione.
Analogamente la “Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi” che per effetto dell'art 5 del Ns decreto diventa a regime ordinario (quindi non più a termine due anni come prevedeva la precedente “svuotacarceri”) necessita di tempi che, tra istruttoria e decisione, finiscono con il ridurre gli effetti auspicati dal Legislatore.
Per paradosso la norma che, nel lungo termine, avrà effetti deflattivi più consistenti non è una norma dell'esecuzione penale ma una norma di diritto sostanziale
Il nuovo decreto introduce un'importante innovazione in materia di legge stupefacenti. L'art. 2 del D.L 143 stabilisce che “all'articolo 73, il comma 5 e' sostituito dal seguente comma: "5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000."; b) all'articolo 94, il comma 5 e' abrogato”.
Sembrerebbe, salvo più attente e rigorose letture, che il nuovo V comma assuma le vesti di un'ipotesi autonoma di reato e non più di semplice attenuante (laddove la precedente locuzione “i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entita' è preceduta dal “ Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato) che consentirà, per il futuro, di evitare che gli effetti mitigatori dell'attenuante siano vanificati dal bilanciamento con la recidiva reiterata (aggravante quasi propria dei “piccoli spacciatori”). Effetto, peraltro, già attutito dall'intervento della Corte Costituzionale che ha cassato il divieto di prevalenza dell'attenuante speciale del 5 comma sulla recidiva reiterata.
Anche con questa novella vi saranno effetti collaterali di non poco conto.
Se la norma in parola sarà di immediata applicazione nei giudizi di merito pendenti sia nella fase di primo che di secondo grado, per quelli pendenti nel grado di legittimità, attesa la sostanziale differenza tra la vecchia e la nuova norma in termini di requisiti di applicabilità ( ad esempio, oltre al dato quantitativo, ai fini del giudizio di lieve entità, è stato introdotto il dato qualitativo della sostanza stupefacente) ed in termini di pena (il massimo da sei anni è stato ridotto a cinque anni), la Suprema Corte non potrà non annullare con rinvio le Sentenze (non poche) sottoposte al suo scrutinio o per verificare alla luce dei nuovi elementi la sussistenza della nuova e più tenue ipotesi di reato o per consentire la rideterminazione della pena in virtù della riduzione del massimo edittale.
La Corte di Legittimità già in passato si è espressa sulla necessità di procedere ad un nuovo giudizio di merito, in applicazione del principio di cui all'art. 2 c.p., laddove nelle more della pendenza del giudizio vi sia un intervento legislativo favorevole per il reo.
Il fatto che la riforma del V comma, ragionevolmente auspicata da tempo, sia stata introdotta con un decreto legge volto a favorire lo sfollamento delle carceri, la dice lunga su quanto una legsilazione emergenziale e populista, come quella nata orfana del suo stesso padre - la ex Cirielli -, finisca con il disarticolare il sistema creando effetti devastanti, come nel caso delle migliaia di detenuti che per “fatti di lieve entità” hanno subito pene a dir poco irragionevoli.
I piccoli passi però non bastano.
Per evitare l'assuefazione ai sedativi, e qundi l'inefficacia di una terapia siffatta , bisognerà continuare a lottare per una cura articolata che passa da una riforma sostanziale delle pene. sin dalla fase di cognizione, fino ad una modernizzazione del trattamento penitenziario in virtù del quale il carcere non dovrà essere più un recinto da osservare da lontano ma un luogo abitato da cittadini e da integrare con la città.
Avv. Marcello Severino - Consiglio Direttivo "Il Carcere Possibile Onlus"
DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 146
Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria. (13G00190)
(GU n.300 del 23-12-2013)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure per ridurre con effetti immediati il sovraffollamento carcerario, in particolare, sul versante della legislazione penale in materia di modalita' di controllo degli arresti domiciliari, di reati concernenti le sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione, della misura sostitutiva dell'espulsione del condannato cittadino extracomunitario, di esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi; Ritenuta, altresi', la necessita' di introdurre misure straordinarie e temporanee, complementari ai predetti interventi, in materia di liberazione anticipata; Ritenuta la necessita' di rafforzare la tutela dei diritti delle persone detenute attraverso l'introduzione di un nuovo procedimento giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza ed attraverso l'istituzione della figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o comunque private della liberta' personale; Ritenuta la necessita' di introdurre misure di semplificazione nella trattazione di alcune materie devolute alla cognizione della magistratura di sorveglianza; Ritenuta la necessita' di chiarire che l'ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati e' riferito, per l'anno 2013, a tutti i mesi; Ritenuta altresi' la necessita' di prorogare il termine per l'adozione del regolamento di attuazione della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n.
381, e successive modificazioni, in modo da assicurare la concedibilita', anche per l'anno 2013, dei benefici e degli sgravi concessi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati, in considerazione della particolare importanza che il lavoro assume nel percorso rieducativo e trattamentale; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche al codice di procedura penale
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, di approvazione del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole "se lo ritiene necessario" sono sostituite dalle seguenti parole: "salvo che le ritenga non necessarie". b) all'articolo 678, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Salvo quanto stabilito dal successivo comma 1-bis, il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666. Tuttavia, quando vi e' motivo di dubitare dell'identita' fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4."; c) all'articolo 678, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente comma: "1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e della liberta' controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle materie relative alle richieste di riabilitazione ed alla valutazione sull'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche in casi particolari, procedono a norma dell'articolo 667 comma 4.". 2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera a), e' differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto.
Art. 2
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto di condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope di lieve entita'
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 73, il comma 5 e' sostituito dal seguente comma: "5. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero per la qualita' e quantita' delle sostanze, e' di lieve entita', e' punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000."; b) all'articolo 94, il comma 5 e' abrogato.
Art. 3
Modifiche all'ordinamento penitenziario
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 35 e' cosi' sostituito: "Art. 35. (Diritto di reclamo). - I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa: 1) al direttore dell'istituto, al provveditore regionale, al direttore dell'ufficio ispettivo, al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al Ministro della giustizia; 2) alle autorita' giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto; 3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti; 4) al presidente della giunta regionale; 5) al magistrato di sorveglianza; 6) al Capo dello Stato"; b) dopo l'articolo 35 e' aggiunto il seguente: "35-bis (Reclamo giurisdizionale). - 1. Il procedimento relativo al reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, si svolge ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. Salvi i casi di manifesta inammissibilita' della richiesta a norma dell'articolo 666, comma 2, del codice di procedura penale, il magistrato di sorveglianza fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso anche all'amministrazione interessata, che ha diritto di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste. 2. Il reclamo di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a) e' proposto nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. 3. In caso di accoglimento, il magistrato di sorveglianza, nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera a), dispone l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di cui all'articolo 69, comma 6, lettera b), accertate la sussistenza e l'attualita' del pregiudizio, ordina all'amministrazione di porre rimedio.
4. Avverso la decisione del magistrato di sorveglianza e' ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito. 5. In caso di mancata esecuzione del provvedimento non piu' soggetto ad impugnazione, l'interessato o il suo difensore munito di procura speciale possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale. 6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta: a) ordina l'ottemperanza, indicando modalita' e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto; b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito; c) se non sussistono ragioni ostative, determina, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento, entro il limite massimo di 100 euro per ogni giorno. La statuizione costituisce titolo esecutivo; d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta. 7. Il magistrato di sorveglianza conosce di tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario. 8. Avverso il provvedimento emesso in sede di ottemperanza e' sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge."; c) all'articolo 47, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente comma: "3-bis. L'affidamento in prova puo', altresi', essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in liberta', un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2."; d) all'articolo 47, il comma 4 e' sostituito dal seguente comma: "4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale e' proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza puo' essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza.
L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni."; e) all'articolo 47, comma 8, infine e' aggiunto il seguente periodo: "Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, su proposta del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, dal magistrato di sorveglianza, anche in forma orale nei casi di urgenza."; f) all'articolo 47-ter, il comma 4-bis e' abrogato; g) l'articolo 51-bis e' cosi' sostituito: "51-bis (Sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della liberta'). - 1. Quando, durante l'attuazione dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare o della detenzione domiciliare speciale o del regime di semiliberta', sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, il pubblico ministero informa immediatamente il magistrato di sorveglianza, formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo delle pene, che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 47 o ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 47-ter o ai commi 1 e 2 dell'articolo 47-quinquies o ai primi tre commi dell'articolo 50, dispone con ordinanza la prosecuzione della misura in corso; in caso contrario, ne dispone la cessazione. 2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 e' ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis."; h) dopo l'articolo 58-quater e' aggiunto il seguente articolo: "58-quinquies (Particolari modalita' di controllo nell'esecuzione della detenzione domiciliare). - 1. Nel disporre la detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di sorveglianza possono prescrivere procedure di controllo anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilita'. Allo stesso modo puo' provvedersi nel corso dell'esecuzione della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.". i) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 5, le parole "nel corso del trattamento" sono soppresse; 2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Provvede a norma dell'articolo 35-bis sui reclami dei detenuti e degli internati concernenti: a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facolta' di discolpa; nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, numeri 4 e 5, e' valutato anche il merito dei provvedimenti adottati; b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.". 2. L'efficacia della disposizione contenuta nel comma 1, lettera h), capoverso 1, e' differita al giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della legge di conversione del presente decreto.
Art. 4
Liberazione anticipata speciale
1. Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata prevista dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e' pari a settantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. 2. Ai condannati che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abbiano gia' usufruito della liberazione anticipata, e' riconosciuta per ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre che nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione. 3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche ai semestri di pena in corso di espiazione alla data dell'1° gennaio 2010. 4. Ai condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 la liberazione anticipata puo' essere concessa nella misura di settantacinque giorni, a norma dei commi precedenti, soltanto nel caso in cui abbiano dato prova, nel periodo di detenzione, di un concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalita'. 5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai condannati ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative.
Art. 5
Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi
1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, modificata dall'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, le parole: "Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario nonche' in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013," sono soppresse.
Art. 6
Modifiche al testo unico in materia di immigrazione
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, il secondo periodo e' sostituito dal seguente periodo:
"Essa non puo' essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dal presente testo unico, per i quali e' stabilita la pena detentiva superiore nel massimo a due anni, ovvero per uno o piu' delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale."; b) al comma 5, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: "In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione e' disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono."; c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:
"5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identita' e nazionalita' dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorita' diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento. 5-ter. Le informazioni sulla identita' e nazionalita' del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."; d) il comma 6 e' sostituito dal seguente comma: "6. Salvo che il questore comunichi che non e' stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalita'. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non e' assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni.".
Art. 7
Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale
1. E' istituito, presso il Ministero della giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale, di seguito denominato «Garante nazionale». 2. Il Garante nazionale e' costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, e sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentite le competenti commissioni parlamentari. 3. I componenti del Garante nazionale non possono assumere cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi di responsabilita' in partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilita' sopravvenuta, accertato impedimento fisico o psichico, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto non colposo. Essi non hanno diritto ad indennita' od emolumenti per l'attivita' prestata, fermo restando il diritto al rimborso delle spese. 4. Alle dipendenze del Garante nazionale, che si avvale delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministro della giustizia, e' istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di competenza del Garante. La struttura e la composizione dell'ufficio sono determinate con successivo regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie: a) vigila, affinche' l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della liberta' personale sia attuata in conformita' alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;
b) visita, senza necessita' di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunita' terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunita' di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, nonche', previo avviso e senza che da cio' possa derivare danno per le attivita' investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive; c) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della liberta' personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della liberta'; d) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e puo' richiedere l'emissione di un ordine di esibizione; e) verifica il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, presso i centri di identificazione e di espulsione previsti dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, accedendo senza restrizione alcuna in qualunque locale; f) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni; g) tramette annualmente una relazione sull'attivita' svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonche' al Ministro dell'interno e al Ministro della giustizia.
Art. 8
Disposizioni di proroga per l'adozione dei decreti relativi alle agevolazioni e agli sgravi per l'anno 2013 da riconoscersi ai datori di lavoro in favore di detenuti ed internati
1. E' prorogato per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il termine per l'adozione, per l'anno 2013, dei decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previsti dall'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193, come successivamente modificata, e dall'articolo 4, comma 3-bis, della legge 8 novembre 1991, n. 381, come successivamente modificata, ai fini rispettivamente della determinazione delle modalita' e dell'entita' delle agevolazioni e degli sgravi fiscali, concessi per l'anno 2013 sulla base delle risorse destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell'articolo 1, comma 270, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in favore delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, e per l'individuazione della misura percentuale della riduzione delle aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute alle cooperative sociali per la retribuzione corrisposta ai lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno, o ai lavoratori ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari. 2. L'ammontare massimo dei crediti di imposta mensili concessi a norma dell'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193, e successive modificazioni, deve intendersi esteso all'intero anno 2013.
Art. 9
Copertura finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Alfano, Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno
Cancellieri, Ministro della giustizia
Saccomanni, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
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