Napoli, 16 gennaio 2013_______Riportiamo quanto pubblicato da "Notizie Radicali" che rende nota la
"Sentenza Tribunale di Firenze del 7 gennaio 2013. Una sentenza assolutamente innovativa che si inserisce nella questione di estrema attualità dei diritti del detenuto"
Correva l’anno 1997 quando il giovane aretino C.M., all’epoca tossicodipendente, venne incarcerato nella Casa circondariale di San Benedetto. Dopo qualche giorno di detenzione, venne ricoverato in una condizione clinica di coma all’ospedale di Arezzo. L’anossia cerebrale, provocata da un cocktail di farmaci, aveva causato a C.M. la permanente paraplegia degli arti inferiori. La consulenza disposta dal Giudice di Firenze ha consentito di accertare che il coma e la conseguente anossia cerebrale derivò dalla assunzione in carcere di un micidiale cocktail di oppiacei, in parte somministratigli dal personale della Casa circondariale di Arezzo sotto forma di metadone e farmaci neuro-deprimenti, in parte assunto autonomamente e di propria iniziativa dal giovane.
La settimana appena trascorsa, rappresenta un punto di svolta, in ambito giuridico, per i diritti dei detenuti nelle carceri italiane. Come noto, martedì 8 gennaio la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, ha condannato l’Italia per trattamento inumano e degradante di 7 carcerati detenuti nel carcere di Busto Arsizio e in quello di Piacenza, condannando l’Italia a pagare ai sette detenuti un ammontare totale di 100 mila euro per danni morali.
Il giorno prima, lunedì 7 gennaio, anche la Giustizia italiana si è espressa in modo altrettanto se non maggiormente incisivo, sugli obblighi dello Stato nei confronti dei detenuti.
Il Tribunale civile di Firenze, infatti, chiamato a quantificare il risarcimento del danno deciso con una precedente sentenza sempre del tribunale fiorentino del 4 maggio 2012, ha condannato il Ministero della Giustizia a risarcire ad un giovane residente in provincia di Arezzo, C.M., la somma di oltre 1 milione e seicentomila euro per le lesioni subite a seguito di una intossicazione dovuta ad un mix di farmaci e stupefacenti avvenuta nel carcere di Arezzo.
La tutela del giovane è stata affidata allo studio legale Fanfani di Arezzo che lo ha assistito con gli avvocati Laura Giovannacci e Giuseppe Fanfani.
È stato quindi convenuto in Giudizio il Ministero della giustizia, il quale ha negato ogni responsabilità; dopo una causa durata oltre un decennio, il Ministero è stato condannato a risarcire a C.M. la notevole somma di oltre 1.600.000,00 euro.
I legali hanno sostenuto una tesi innovativa la quale può così sintetizzarsi: siccome il C.M. era detenuto, e per di più era soggetto tossicodipendente, sussisteva un particolare obbligo di protezione da parte della struttura, derivante dall’impulso di tali soggetti a soddisfare il bisogno di sostanza stupefacente, obbligo comprensivo del dovere di impedire la circolazione di sostanza stupefacente nella struttura carceraria, luogo sottoposto (o che comunque tale dovrebbe essere) ad un continuo controllo dell’autorità stessa, nel quale quest’ultima, maggiormente che all’esterno, dovrebbe impedire il verificarsi di situazioni non conformi alla legge.
Non solo l’errore nella somministrazione dei farmaci neuro-deprimenti, quindi, ma anche l’omesso controllo per impedire che C.M. assumesse autonomamente eroina, costituiva quindi violazione del predetto dovere di protezione, per cui lo Stato era responsabile delle lesioni. Si legge infatti nella sentenza del 4 maggio 2012 che: “al potere restrittivo della libertà personale del detenuto, derivante allo Stato dalla titolarità della potestà punitiva nei confronti degli autori del reato, faccia, altresì riscontro un onere di protezione nei confronti dei soggetti che per tale ragione siano allo stesso affidati”. Nel caso specifico, il Tribunale ha ritenuto che alla particolare situazione del detenuto (conosciuto come tossicodipendente) dovesse corrispondere un più pregnante obbligo di protezione, che nel caso in specie è mancato.
La decisione del Tribunale di Firenze di lunedì scorso, che ha quantificato il risarcimento dovuto dallo Stato in oltre 1.6000.000,00 euro, colpisce anzitutto per la notevole somma che lo stato dovrà corrispondere a C.M. a titolo di risarcimento per le lesioni subite.
Ma ciò che ancor più rileva, è l’aver sancito l’esistenza in capo allo struttura carceraria di un preciso obbligo di protezione nei confronti del detenuto; struttura che qualora non impedisca la circolazione al proprio interno di sostanza stupefacente, può essere chiamata a rispondere anche delle lesioni che il detenuto si è autonomamente procurato con l’assunzione dello stupefacente!
Tale decisione, del resto, è perfettamente in sintonia con il generale dovere di tutela del benessere psico-fisico del detenuto che la Corte europea, ancora la scorsa settimana, ha ritenuto violato da parte dello Stato Italiano.
|