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Napoli, 29 maggio 2012______Da tempo si discute su come evitare, negli Istituti di Pena italiani, il fenomeno c.d. “ delle porte girevoli”, che vede l’ingresso in carcere di persone che escono dopo pochi giorni. L’ultima norma c.d. “svuota carceri” si è basata proprio su tale principio.
Tra le cause del fenomeno c’è senz’altro una mancanza di coordinamento tra l’art. 656 C.P.P. e l’art. 54 della L. 26 luglio 1975, N.354 (Ordinamento Penitenziario), cioè tra l’esecuzione della pena detentiva e la liberazione anticipata, che prevede, in alcuni casi, una detrazione di gg.45 per ogni singolo semestre di pena scontata.
Accade, infatti, che un soggetto che abbia scontato uno o più semestri di pena in regime di misura cautelare (custodia in carcere e/o arresti domiciliari) e si trovi libero o agli arresti domiciliari al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna a pena detentiva, debba necessariamente entrare in carcere per poter ottenere la detrazione prevista, anche se con tale detrazione, egli avrebbe finito di scontare l’intera pena.
La “liberazione anticipata” è istituto che può essere concesso solo dal Magistrato di Sorveglianza che diventa competente dopo l’emissione dell’ordine di esecuzione della pena.
L’accertamento operato dal Magistrato per verificare se vi sono le condizioni per concedere il beneficio, comporta, inoltre, un periodo di tempo non breve, durante il quale il soggetto resta in carcere pur avendo, probabilmente, già espiato la pena.
Occorre, pertanto, a nostro avviso un’integrazione all’art. 656 C.P.P. per modificare tale situazione che incide sul sovraffollamento degli istituti di pena . Integrazione che certamente non influirebbe sulla c.d. “sicurezza sociale”, in quanto indirizzata a imputati che, in attesa della sentenza definitiva, sono in libertà o posti agli arresti domiciliari dopo la valutazione di un organo giudiziario. Essi potrebbero attendere, nello stesso stato (invece di entrare in carcere), l’esito della valutazione del Magistrato di Sorveglianza sulla richiesta di liberazione anticipata.
Proposta di integrazione dell’art. 656 C.P.P.. Al predetto articolo va aggiunto il comma 10 bis:
ART. 656 – comma 10 bis –
In ogni caso, il Pubblico Ministero verifica se il condannato ha già scontato uno o più semestri di pena detentiva, anche agli arresti domiciliari, e se il residuo di pena da scontare è inferiore o uguale ai giorni che sarebbero detratti, ove venisse concessa la liberazione anticipata prevista dall’art. 54 della L. 26 luglio 1975, N.354. In tal caso, sospende l’esecuzione e trasmette immediatamente gli atti al Magistrato di Sorveglianza perché provveda sull’eventuale applicazione della liberazione anticipata. Fino alla decisione il condannato permane nello stato di libertà o detentivo in cui si trova. Il Magistrato di Sorveglianza trasmette immediatamente al Pubblico Ministero la decisione sul provvedimento ex art. 54 L.N.354/1975. Il Pubblico Ministero, riformulato il calcolo della pena residua, dichiara la pena totalmente espiata o pone in esecuzione l’ordine di carcerazione.
La richiesta, inviata al Ministro della Giustizia, è accompagnata da "considerazioni in diritto", dalle quali emerge non solo l'applicabilità della norma, ma anche la sua necessità in base al principio rieducativo della pena, al principio della ragionevole durata del processo e a quello del corretto e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
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