Napoli, 22 gennaio 2012__________ Le società di progetto dovranno chiedere alle banche una partecipazione ad almeno il 20% del capitale. La concessione non potrà avere durata superiore a venti anni, in deroga all'articolo 153 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, N. 163, che prevede una durata di quaranta anni. Condizioni, modalità e limiti del project financing saranno disciplinati con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.
Vedremo tempi e effettiva applicazione di tale norma, intanto ci fa piacere ricordare che nel 2007 "Il Carcere possibile Onlus" - unitamente all'Associazione Costruttori Edili Napoletani e alla Facoltà d'Ingegneria dell'Università Federico II di Napoli - bandì un concorso di idee progettuali per un modello di carcere vivibile, che prevedeva proprio il project financing e sopratutto la possibilità di strutture eco-compatibili e in grado di autogestirsi da un punto di vista economico. All'epoca furono depositati sei progetti e gli autori di quello premiato, alla presenza del Provveditore della Campania dell'Amministrazione Penitenziaria, ebbero un premio di € 5.000,00 messo a disposizione dall' Associazione Costruttori Edili Napoletani. I progetti furono poi inviati all'Amministrazione Penitenziaria per una valutazione complessiva di fattibità.
Dopo cinque anni, dunque, la strada intrapresa potrebbe essere quella giusta, ma va immediatamente chiarito che non è quella per risolvere il problema del sovraffollamento (che ha altre soluzioni), ma per chiudere finalmente strutture fatiscenti, in cui l'Ordinamento Penitenziario non può trovare applicazione. Non è corretto, come si legge nel Decreto che tale norma deve essere finalizzata a "realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento delle carceri", sarebbe stato meglio scrivere che "lo scopo della Legge è eliminare le condizioni di degrado in cui si trovano a vivere i detenuti in alcune strutture esisenti, che vanno soppresse".
L'ARTICOLO DEL DECRETO
Art. 44 - Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie
1. Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento delle carceri, si ricorre in via prioritaria, previa analisi di convenienza economica e verifica di assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo di cui al comma 2. alle procedure in materia di finanza di progetto, previste dall'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, sono disciplinati condizioni, modalità e limiti di attuazione di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con le specificità anche ordinamentali, del settore carcerario.
2. Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento, al concessionario è riconosciuta a titolo di prezzo, una tariffa per la gestione dell'infrastruttura e per i servizi connessi, a esclusione della custodia, determinata in misura non modificabile al momento dell'affidamento della concessione, e da corrispondersi successivamente alla messa in esercizio dell'infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1. È a esclusivo rischio del concessionario l'alea economico-finanziaria della costruzione e della gestione dell'opera. La concessione ha durata non superiore a venti anni.
3. Il concessionario nella propria offerta deve prevedere che le fondazioni di origine bancaria contribuiscano alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, con il finanziamento di almeno il venti per cento del costo di investimento.
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