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Napoli, 23 dicembre 2011_________Buoni propositi quelli del nuovo Ministro. Dovranno fare i conti con le poche risorse a disposizione, ma almeno i principi che si vogliono introdurre vanno nella giusta direzione.
Riportiamo il testo dei provvedimenti che dovrebbero fronteggiare l'emergenza carcere. Nell'immediato viene proposto, con Decreto Legge, l'aumento da 12 mesi a 18 mesi del termine stabilito dall'articolo 1 della L. 26 novembre 2010, N.199, periodo di pena residua da scontare, che può essere convertita in arresti domiciliari. Per il resto la norma, chiamata "svuotacarceri", resta immutata con tutti i limiti che hanno ridotto il suo concreto effetto contro il sovraffollamento (idoneità del domicilio, valutazione del Magistrato di Sorveglianza, aggravamento del lavoro degli Uffici di Sorveglianza e dell'Esecuzione Penale Esterna dell'Amministrazione Penitanziaria). Il Decreto Legge prevede poi la riduzione del termine - portato a 48 ore - entro il quale deve essere celebrato il giudizio direttissimo, in caso di arresto in flagranza. Viene poi introdotto il divieto di condurre in carcere le persone arrestate, per reati di non particolare gravità, prima della loro presentazione dinanzi al giudice per la convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo. In questi casi, l'arrestato dovrà essere, di norma, custodito dalle forze di polizia, salvo che ciò non sia possibile per mancanza di adeguate strutture o per altri motivi, quali lo stato di salute dell'arrestato o la sua pericolosità. In tali casi, il pubblico ministero dovrà adottare uno specifico provvedimento motivato. Tale modifica non sarà di facile applicazione tenuto conto dello stato generale delle camere di sicurezza e delle ridotte risorse di personale.
Il Disegno di Legge Interviene su quattro materie: depenalizzazione; sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili; sospensione del procedimento con messa alla prova; pene detentive non carcerarie.
Il D.P.R. dovrà modificare due norme del Regolamento penitenziario introducendo la Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati. Su tale proposta c'è da augurarsi che la "Carta" venga effettivamente scritta e consegnata ai detenuti, in quanto già dalle norme di cui si chiede la sostituzione era previsto che ogni Istituto avrebbe dovuto avere un Regolamento interno,le cui norme principali dovevano essere rese note ai detenuti, unitamente a quelle dell'Ordinamento Penitenziario, con consegna di un estratto delle stesse.
Schema di decreto legge recante “Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri”.
Articolo 1
Modifiche al Codice di procedura penale
1. Nell'articolo 558, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.»;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'arrestato non può essere condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, né presso altra casa circondariale, salvo che il pubblico ministero non lo disponga, con decreto motivato, per la mancanza o indisponibilità di altri idonei luoghi di custodia nel circondario in cui è stato eseguito l'arresto, per motivi di salute della persona arrestata o per altre specifiche ragioni di necessità.».
Articolo 2
Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 123 è sostituito dal seguente: «123 - (Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida e dell'interrogatorio del detenuto) - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 121, nonché dagli articoli 449 comma 1 e 558 del Codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato o il fermato è custodito. Nel medesimo luogo si svolge l'interrogatorio della persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione. Tuttavia, quando sussistono eccezionali motivi di necessità o di urgenza il giudice con decreto motivato può disporre il trasferimento dell'arrestato, del fermato o del detenuto per la comparizione davanti a sé».
b) dopo l'articolo 163, è inserito il seguente: «163-bis - (Custodia dell'arrestato) - Nei casi previsti nell'articolo 558 del Codice, l'arrestato viene custodito dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria presso le camere di sicurezza del circondario in cui è stato eseguito l'arresto. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato venga condotto nella casa circondariale del luogo dove l'arresto è stato eseguito, o presso altra casa circondariale, anche quando gli ufficiali e agenti che hanno eseguito l'arresto rappresentino la pericolosità della persona arrestata o l'incompatibilità della stessa con la permanenza nelle camere di sicurezza ovvero altre ragioni che impediscano l'utilizzo di esse.».
Articolo 3
Modifiche alla legge 26 novembre 2010, n. 199
1. All'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, nella rubrica e nel comma 1, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciotto».
Articolo 4
Integrazione delle risorse finanziarie per il potenziamento, la ristrutturazione e la messa a norma delle strutture carcerarie
1. Al fine di contrastare il sovrappopolamento degli istituti presenti sul territorio nazionale, per l'anno 2011, è autorizzata la spesa di euro 57.277.063 per le esigenze connesse all'adeguamento, potenziamento e alla messa a norma delle infrastrutture penitenziarie.
Articolo 5
Copertura finanziaria
1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4 si provvede mediante corrispondente riduzione del l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 6
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo in materia di depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili.
a) depenalizzazione: si prevede la trasformazione in illecito amministrativo dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, con esclusione dei reati in materia di edilizia urbanistica, ambiente, territorio e paesaggio, immigrazione, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica. Sono inoltre escluse dalla depenalizzazione le condotte di vilipendio comprese tra i delitti contro la personalità dello Stato. Il termine per l’attuazione della delega è di diciotto mesi.
b) sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili: coerentemente con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo si tende a garantire l’effettiva conoscenza del processo. La delega prevede che la sospensione del dibattimento comporta una sospensione della prescrizione per un periodo pari a quello previsto per la prescrizione del reato; quindi se il reato si prescrive in 6 anni, il corso della prescrizione sarà sospeso per 6 anni, dopo i quali ricomincerà a decorrere. Questo periodo dovrà servire a portare il processo a conoscenza dell’imputato. La sospensione del processo non opera nei casi in cui si può presumere che l’imputato abbia conoscenza del procedimento, ad esempio quando è stato eseguito un arresto, un fermo o una misura cautelare o nei casi di latitanti (che si sono volontariamente sottratti alla conoscenza del processo). La sospensione del procedimento non opera nei casi di reato di mafia, di terrorismo o degli altri reati di competenza delle Direzioni distrettuali.
c) sospensione del procedimento con messa alla prova: è prevista in caso di reati non particolarmente gravi (puniti con pene detentive non superiori a quattro anni). La sospensione con messa alla prova è rimessa a una richiesta dell’imputato, da formularsi non oltre la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. La messa alla prova consiste in una serie di prestazioni, tra le quali un’attività lavorativa di pubblica utilità (presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato), il cui esito positivo determina l’estinzione del reato. Potrà essere concessa soltanto una volta (o due, purché non si tratti di reati della medesima indole) a condizione che il giudice ritenga che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.
d) pene detentive non carcerarie: è prevista l’introduzione di due nuove pene detentive non carcerarie: la reclusione e l’arresto presso l’abitazione o altro luogo di privata dimora. Queste pene sono destinate a sostituire la detenzione in carcere in caso di condanne per reati puniti con pene detentive non superiori a quattro anni. Le nuove pene saranno applicate direttamente dal giudice della cognizione, con notevoli vantaggi processuali. Si tratta di modifiche in linea con gli obiettivi generali del provvedimento legislativo, che intende realizzare una equilibrata “decarcerizzazione” e dare effettività al principio del minor sacrificio possibile della libertà personale.
TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
«Delega al Governo in materia di depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili» - Schema di decreto legge
Art. 1
(Delega al Governo in materia di depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili)
1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di depenalizzazione, sospensione del procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, nonché sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili, secondo i principi e criteri direttivi specificati negli articoli 2, 3, 4 e 5, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
Art.2
(Depenalizzazione)
1. Il decreto legislativo in materia di depenalizzazione è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:
l) delitti contro la personalità dello Stato;
2) edilizia e urbanistica;
3) ambiente, territorio e paesaggio;
4) immigrazione;
5) alimenti e bevande;
6) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
7) sicurezza pubblica;
b) trasformare in illeciti amministrativi le seguenti contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda:
1) art. 652, 659, 661, 668 e 726 del codice penale;
2) art. 11, comma 1 della L. 8 gennaio 1931 n. 234;
3) art. 171-quater, comma 1 della L. 22 aprile 1941 n. 633;
4) art. 3, comma 1 del D.lgs. lgt. 4 agosto 1945 n. 506;
5) art. 4, comma 7 della L. 221uglio 1961 n. 628;
6) art. 15, comma 2 della L. 28 novembre 1965 n. 1329;
7) art.4, comma 3 della L. 13 dicembre 1989 n. 401;
8) art. 16, comma 9 della L. 7 marzo 1996 n. 108;
9) art.18, comma 4 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276;
10) art.7, comma 1 della L. 17 agosto 2005 n. 173;
11) art. 37, comma 5, 38, comma 4 e 55-quinquies, comma 9, del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198.
c) per i reati trasformati in illeciti amministrativi, prevedere come sanzione principale il pagamento di una somma di denaro compresa tra un minimo di Euro 300,00 ed un massimo di Euro 15.000 e, nelle ipotesi di cui alla lettera
b), eventuali sanzioni amministrative accessorie consistenti nella sospensione di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell’amministrazione;
d) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera c) siano graduate in ragione della gravità della violazione, della reiterazione dell’illecito, dell’opera svolta per eliminare o attenuare le sue conseguenze, nonché della personalità dell’agente e delle sue condizioni economiche;
d) individuare l’autorità competente ad irrogare le sanzioni di cui alla lettera c) secondo i criteri di riparto indicati nell’art. 17 della legge 689/1981;
e) prevedere che, nei casi in cui sia stata irrogata la sola sanzione pecuniaria, il procedimento è estinto mediante il pagamento, anche rateizzato, di un importo pari alla metà della stessa.
Art.3
(Sospensione del procedimento con messa alla prova)
1. Il decreto legislativo in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che, nei procedimenti relativi a contravvenzioni o a delitti puniti con la pena pecuniaria o con la pena detentiva, sola o congiunta alla pena pecuniaria, non superiore a quattro anni, il giudice, su richiesta dell’imputato, possa disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova;
b) prevedere che la richiesta di cui alla lettera a) possa essere effettuata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento;
c) prevedere che la messa alla prova consista nella prestazione di lavoro di pubblica utilità, nonché nell’osservanza di eventuali prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con la struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali, all’eliminazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato; prevedere che nel corso della messa alla prova, le prescrizioni possano essere modificate dal giudice, anche su segnalazione dei servizi sociali;
d) prevedere che la sospensione del procedimento con messa alla prova non può essere concessa più di due volte o più di una volta se si tratta di reato delitti della stessa indole;
e) prevedere che il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, di durata non inferiore a dieci giorni, in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. La prestazione deve essere svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore;
f) prevedere che al termine della messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell’imputato, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo;
g) prevedere che la messa alla prova è revocata nei casi di grave o reiterata trasgressione alle prescrizioni imposte, di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, o di commissione, durante la messa alla prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della medesima indole;
h) prevedere che in caso di esito negativo della messa alla prova, il processo riprenda il suo corso e che, ai fini della determinazione della pena, cinque giorni di prova sono equiparati a un giorno di pena detentiva ovvero a 38 Euro di pena pecuniaria.
Art.4
(Pene detentive non carcerarie)
1. Il decreto legislativo in materia di pene detentive non carcerarie è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che, per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, la pena detentiva principale è la reclusione presso l’abitazione o altro luogo di privata dimora, anche per fasce orarie o giorni della settimana, in misura non inferiore a un mese e non superiore a quattro anni;
b) prevedere che per le contravvenzioni punite con la pena dell’arresto, la pena detentiva principale è l’arresto presso l’abitazione o altro luogo di privata dimora, anche per fasce orarie o giorni della settimana, in misura non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;
c) prevedere che, nei casi indicati nelle lettere h) e i) il giudice possa prescrivere particolari modalità di controllo, mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici;
d) prevedere che il giudice possa applicare la pena della reclusione o dell’arresto, in sostituzione delle pene previste nelle lettere h) e i), qualora non vi sia un’abitazione o altro luogo di privata dimora idonei ad assicurare la custodia del detenuto.
Art. 5
(Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili)
1. Il decreto legislativo in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili, in attuazione del principio della effettiva conoscenza del processo, è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che quando la citazione a giudizio non è stata notificata all’imputato a mani proprie o di persona convivente o del domiciliatario, il giudice debba rinnovare la citazione e, se neppure in questo modo, è possibile la notifica all’imputato, sospendere il dibattimento;
b) prevedere che, a seguito della sospensione del dibattimento, la prescrizione è sospesa per un periodo pari al termine massimo previsto per la prescrizione del reato;
c) prevedere che nel processo sospeso il giudice possa disporre gli atti urgenti;
d) prevedere che il provvedimento di sospensione e il decreto di citazione a giudizio siano inseriti nella banca dati di cui all’art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e nel casellario giudiziale, ai fini della loro notifica all’imputato;
e) prevedere che il meccanismo della sospensione del procedimento non operi nei seguenti casi: arresto, fermo o misura cautelare eseguiti nel corso del procedimento; quando vi è la prova che l’imputato sia comunque a conoscenza del fatto che si procede nei suoi confronti ovvero si è volontariamente sottratto alla conoscenza del processo o di atti del medesimo; procedimenti relativi ai reati di cui agli artt. 51 comma 3-bis e 3- quater c.p.p.
Art.6
(Disposizioni comuni)
1. I decreti legislativi previsti dall’articolo 2 sono adottati entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.
2. Nella stesura dei decreti legislativi il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell’esercizio della delega.
3. I decreti legislativi di cui al comma l contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
4. Entro diciotto mesi dall’entrata in vigore dell’ultimo dei decreti di cui al presente articolo, possono essere emanati uno o più decreti correttivi ed integrativi con il rispetto del procedimento di cui al comma 1.
(* Il provvedimento potrebbe subire delle modifiche nella fase di coordinamento che precede la pubblicazione in G.U.)
Schema di D.P.R. (*)
«Modifiche al D.P.R. 30 giugno 2000, n.230. Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà»
Art. 1
(Modifiche al D.P.R. 30 giugno 2000, n.230)
1. Al D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 23, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il direttore dell’istituto, o un operatore penitenziario da lui designato, svolge un colloquio con il soggetto, al fine di conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro, previsto dall’articolo 7 del Regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, e per iniziare la compilazione della cartella personale, nonché allo scopo di fornirgli le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 32 della legge e di consegnargli la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati prevista nel comma 2 dell’articolo 69 del presente regolamento. In particolare, vengono forniti chiarimenti sulla possibilità di ammissione alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici penitenziari e viene contestualmente richiesto al detenuto il consenso all’eventuale utilizzo delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all’art. 275-bis del codice di procedura penale. Il verbale contenente la relativa dichiarazione del detenuto viene trasmesso senza ritardo all’autorità giudiziaria competente»;
b) all’art. 69, il con1ma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All’atto dell’ingresso a ciascun detenuto o internato è consegnata la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, contenente l ‘indicazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati. Il contenuto della carta è stabilito con decreto del Ministro della giustizia da emanarsi entro centottanta giorni decorrenti dall’entrata in vigore della presente disposizione. Il decreto regola, altresì, le modalità con le quali la carta dei diritti deve essere portata a conoscenza dei familiari del detenuto e dell’internato. La carta dei diritti è fornita nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri.».
(* Il provvedimento potrebbe subire delle modifiche nella fase di coordinamento che precede la pubblicazione in G.U.)
Schema di D.P.R. (*)
«Modifiche al D.P.R. 30 giugno 2000, n.230. Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà»
Art. 1
(Modifiche al D.P.R. 30 giugno 2000, n.230)
1. Al D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 23, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il direttore dell’istituto, o un operatore penitenziario da lui designato, svolge un colloquio con il soggetto, al fine di conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro, previsto dall’articolo 7 del Regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, e per iniziare la compilazione della cartella personale, nonché allo scopo di fornirgli le informazioni previste dal primo comma dell’articolo 32 della legge e di consegnargli la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati prevista nel comma 2 dell’articolo 69 del presente regolamento. In particolare, vengono forniti chiarimenti sulla possibilità di ammissione alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici penitenziari e viene contestualmente richiesto al detenuto il consenso all’eventuale utilizzo delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all’art. 275-bis del codice di procedura penale. Il verbale contenente la relativa dichiarazione del detenuto viene trasmesso senza ritardo all’autorità giudiziaria competente»;
b) all’art. 69, il con1ma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All’atto dell’ingresso a ciascun detenuto o internato è consegnata la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, contenente l ‘indicazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati. Il contenuto della carta è stabilito con decreto del Ministro della giustizia da emanarsi entro centottanta giorni decorrenti dall’entrata in vigore della presente disposizione. Il decreto regola, altresì, le modalità con le quali la carta dei diritti deve essere portata a conoscenza dei familiari del detenuto e dell’internato. La carta dei diritti è fornita nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri.».
(* Il provvedimento potrebbe subire delle modifiche nella fase di coordinamento che precede la pubblicazione in G.U.)
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