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Napoli, 18 dicembre 2011,______________Il Consiglio dei Ministri approva le misure del Ministro Severino.
I principi del DECRETO LEGGE sono senz'altro buoni, ma le nuove disposizioni dovranno fare i conti con la "macchina" della Giustizia non sempre dovunque efficiente e con le risorse di personale e strutture della Polizia Giudiziaria che non consentono di custodire gli arrestati in attesa del processo. L'aumento di altri 6 mesi per la c.d. "Svuotacarceri", che porta a 18 mesi il periodo di fine-pena che si potrà scontare agli arresti domiciliari, non risolve le carenze principali della legge, quali il necessario passaggio della valutazione del Magistrato di Sorveglianbza e la dichiarazione dell' "idoneità" del domicilio da parte dell'ufficio Esecuzione Penale Esterna dell'Amministrazione Penitenziaria.
Con il DISEGNO DI LEGGE finalmente si pensa concretamente ad una depenalizzazione, a modificare il sistema delle pene con l'introduzione della reclusione domiciliare, e a introdurre la "messa alla prova" già adottata nel processo minorile.
Con il DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, prevista l'introduzione della "Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti", un atto dovuto e atteso da 36 anni dall'entrata in vigore dell'Ordinamento Penitenziario.
La scheda dei 3 provvedimenti, elaborata dal Ministero della Giustizia:
DL EMERGENZA CARCERI
Le misure introdotte riducono il fenomeno delle "porte girevoli" e consentiranno di applicare la detenzione presso il domicilio introdotta dalla legge n.199 del 2010 per un maggior numero di detenuti.
Più in dettaglio, il provvedimento introduce due modifiche nell'art. 558 del codice di procedura penale. Con la prima, si prevede che, nei casi di arresto in flagranza, il giudizio direttissimo debba essere necessariamente tenuto entro, e non oltre, le quarantotto ore dall'arresto, non essendo più consentito al giudice di fissare l'udienza nelle successive quarantotto ore.
Con la seconda modifica, viene introdotto il divieto di condurre in carcere le persone arrestate, per reati di non particolare gravità, prima della loro presentazione dinanzi al giudice per la convalida dell'arresto e il giudizio direttissimo. In questi casi, l'arrestato dovrà essere, di norma, custodito dalle forze di polizia, salvo che ciò non sia possibile per mancanza di adeguate strutture o per altri motivi, quali lo stato di salute dell'arrestato o la sua pericolosità. In tali casi, il pubblico ministero dovrà adottare uno specifico provvedimento motivato.
Queste misure consentiranno di ridurre significativamente e con effetti immediati lo stato di tensione detentiva determinato dal numero di persone che transitano per le strutture carcerarie per periodi brevissimi (nel 2010 altre 21.000 persone sono state detenute per un periodo non superiore a tre giorni).
Il decreto legge ha, poi, previsto l'innalzamento da dodici a diciotto mesi della pena detentiva che può essere scontata presso il domicilio del condannato anziché in carcere. Secondo le stime dell'amministrazione penitenziaria, sarà così possibile estendere la platea dei detenuti ammessi alla detenzione domicilare di altri 3.300, che si aggiungeranno agli oltre 4.000 che ad oggi hanno beneficiato della legge 199/2010.
DDL PENALE
Interviene su quattro materie, attraverso lo strumento della delega al Governo: depenalizzazione; sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili; sospensione del procedimento con messa alla prova; pene detentive non carcerarie.
Depenalizzazione: si prevede la trasformazione in illecito amministrativo dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, con esclusione dei reati in materia di edilizia urbanistica, ambiente, territorio e paesaggio, immigrazione, alimenti e bevande, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza pubblica. Sono inoltre escluse dalla depenalizzazione le condotte di vilipendio comprese tra i delitti contro la personalità dello Stato. Il termine per l'attuazione della delega e' di diciotto mesi.
Sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili: coerentemente con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo si tende a garantire l'effettiva conoscenza del processo. La delega prevede che la sospensione del dibattimento comporta una sospensione della prescrizione per un periodo pari a quello previsto per la prescrizione del reato: quindi, se il reato si prescrive in 6 anni, il corso della prescrizione sarà sospeso per 6 anni, dopo i quali ricomincerà a decorrere. Questo periodo dovrà servire a portare il processo a conoscenza dell’imputato. La sospensione del processo non opera nei casi in cui si può presumere che l’imputato abbia conoscenza del procedimento: ad es., quando è stato eseguito un arresto, un fermo o una misura cautelare o nei casi di latitanti (che si sono volontariamente sottratti alla conoscenza del processo). Inoltre, la sospensione del procedimento non opera nei casi dei reati di mafia, di terrorismo o degli altri reati di competenza delle direzioni distrettuali.
Sospensione del procedimento con messa alla prova: e' prevista in caso di reati non particolarmente gravi (puniti con pene detentive non superiori a quattro anni). La sospensione con messa alla prova è rimessa a una richiesta dell’imputato, da formularsi sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. La messa alla prova consiste in una serie di prestazioni, tra le quali un’attività lavorativa di pubblica utilità (presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato), il cui esito positivo determina l’estinzione del reato. Potrà essere concessa soltanto una volta (o due, purché non si tratti di reati della medesima indole) a condizione che il giudice ritenga che l’imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati.
Pene detentive non carcerarie: e’ prevista l'introduzione di due nuove pene detentive non carcerarie: la reclusione e l’arresto presso l’abitazione o altro luogo di privata dimora. Queste pene sono destinate a sostituire la detenzione in carcere in caso di condanne per reati puniti con pene detentive non superiori a quattro anni. Le nuove pene saranno applicate direttamente dal giudice della cognizione, con notevoli vantaggi processuali. Si tratta di modifiche in linea con gli obiettivi generali del provvedimento legislativo, che intende realizzare una equilibrata “decarcerizzazione” e dare effettività al principio del minor sacrificio possibile della libertà personale.
DPR CARTA DIRITTI E DOVERI DEI DETENUTI
Con questo provvedimento si modifica l'ordinamento penitenziario, così da fornire al detenuto, al momento del suo ingresso in carcere, e ai suoi familiari, una guida, in diverse lingue, che indica in forma chiara le regole generali del trattamento penitenziario, e fornisce tutte le informazioni indispensabili su servizi, strutture, orari e modalita' di colloqui, corrispondenza, doveri di comportamento. |