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Napoli, 2 novembre 2010----------------Il testo della Legge.
(GU n. 281 del 1‐12‐2010 ) ‐ Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a
dodici mesi
1. Fino alla completa attuazione del piano straordinario
penitenziario nonché in attesa della riforma della disciplina delle
misure alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31
dicembre 2013, la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche
se costituente parte residua di maggior pena, è eseguita presso
l’abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura,
assistenza e accoglienza, di seguito denominato «domicilio».
2. La detenzione presso il domicilio non è applicabile:
a) ai soggetti condannati per taluno dei delitti indicati
dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni;
b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai
sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
c) ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza
particolare, ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto
dall’articolo 14-ter della medesima legge;
d) quando vi è la concreta possibilità che il condannato possa
darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per
ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero
quando non sussista l’idoneità e l’effettività del domicilio anche
in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
3. Nei casi di cui all’articolo 656, comma 1, del codice di
procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non è
superiore a dodici mesi, il pubblico ministero, salvo che debba
emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato
articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i
casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo,
sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli
atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché disponga
che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è
corredata di un verbale di accertamento dell’idoneità del domicilio,
nonché, se il condannato è sottoposto a un programma di recupero o
intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all’articolo
94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
successive modificazioni.
4. Se il condannato è già detenuto, la pena detentiva non
superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di
maggior pena, è eseguita nei luoghi di cui al comma 1. Nei casi di
cui all’articolo 656, comma 9, lettera b), del codice di procedura
penale, non è consentita la sospensione dell’esecuzione della pena e
il pubblico ministero o le altre parti fanno richiesta, per
l’applicazione della misura, al magistrato di sorveglianza, secondo
il disposto di cui al comma 5 del presente articolo. In ogni caso, la
direzione dell’istituto penitenziario, anche a seguito di richiesta
del detenuto o del suo difensore, trasmette al magistrato di
sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la
detenzione. La relazione è corredata di un verbale di accertamento
dell’idoneità del domicilio, nonché, se il condannato è sottoposto
ad un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della
documentazione di cui all’articolo 94, comma 1, del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni.
5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell’articolo
69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma il termine di cui al
comma 2 del predetto articolo è ridotto a cinque giorni.
6. Copia del provvedimento che dispone l’esecuzione della pena
presso il domicilio è trasmessa senza ritardo al pubblico ministero
nonché all’ufficio locale dell’esecuzione penale esterna per gli
interventi di sostegno e controllo. L’ufficio locale dell’esecuzione
penale esterna segnala ogni evento rilevante sull’esecuzione della
pena e trasmette relazione trimestrale e conclusiva.
7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcoldipendente
sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda
sottoporsi, la pena di cui al comma 1 può essere eseguita presso una
struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di
sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo
necessarie per accertare che il tossicodipendente o l’alcoldipendente
inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico. Con decreto
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro della salute, sentita
la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche antidroga e d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, è determinato il contingente annuo dei posti
disponibili, nei limiti del livello di risorse ordinario presso
ciascuna regione finalizzato a tale tipologia di spesa, sulla base
degli accrediti già in essere con il Servizio sanitario nazionale e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste
dagli articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58
e 58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio
1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché le relative norme
di esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti
dagli articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, e 51-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, tuttavia, il provvedimento è adottato dal
magistrato di sorveglianza.
Art. 2
Modifiche all’articolo 385 del codice penale, in materia di evasione
1. All’articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «da sei mesi ad un anno» sono
sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»;
b) al secondo comma:
1) le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalle seguenti:
«da due a cinque»;
2) la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei»
.Art. 3
Circostanza aggravante
1. All’articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il
seguente numero:
«11-quater. l’avere il colpevole commesso un delitto non colposo
durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla
detenzione in carcere».
Art. 4
Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e al decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, concernenti il Corpo di polizia
penitenziaria
1. All’articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «di cui al comma 213» sono inserite le
seguenti: «nonché le maggiori entrate derivanti dall’attuazione del
comma 212»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compreso
l’adeguamento dell’organico del Corpo di polizia penitenziaria
occorrente per fronteggiare la situazione emergenziale in atto. A
tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la piena operatività dei
relativi servizi, il Ministro della giustizia è autorizzato
all’assunzione di personale nel ruolo degli agenti e degli assistenti
del Corpo di polizia penitenziaria, nei limiti numerici consentiti
dalle risorse derivanti dall’applicazione del comma 212».
2. All’articolo 2, comma 221, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
la parola: «, 212» è soppressa.
3. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria).
- 1. Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria
frequentano presso le scuole un corso di durata compresa tra sei e
dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del corso è stabilita,
nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia.
2. Al termine del primo ciclo del corso, gli allievi che abbiano
ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati
conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e
siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria
sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il
secondo ciclo, durante il quale sono sottoposti a selezione
attitudinale per l’eventuale assegnazione a servizi che richiedano
qualificazione.
3. Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami
teorico-pratici di fine corso e ottenuto conferma dell’idoneità al
servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia
penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo
secondo la graduatoria finale.
4. Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine
corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio,
sono ammessi a ripetere per non più di una volta il secondo ciclo.
Al termine di quest’ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami
finali. Se l’esito è negativo, sono dimessi dal corso.
5. Gli allievi e gli agenti in prova, per tutta la durata del
corso, non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne i
servizi funzionali all’attività di formazione»;
b) all’articolo 7, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla
seguente:
«d) gli allievi e gli allievi agenti in prova che per qualsiasi
motivo, salvo che l’assenza sia determinata dall’adempimento di un
dovere, siano stati assenti dal corso per un periodo stabilito con
decreto del Ministro della giustizia, il quale deve comunque
prevedere un periodo maggiore in caso di assenza determinata da
infermità contratta durante il corso e, in quest’ultimo caso, la
possibilità per l’allievo o l’agente in prova di essere ammesso a
partecipare al primo corso successivo alla riacquistata idoneità
psico-fisica;».
Art. 5
Relazione alle Camere
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri
dell’interno e per la pubblica amministrazione e l’innovazione,
riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle
necessità di adeguamento numerico e professionale della pianta
organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero
della giustizia, anche in relazione all’entità numerica della
popolazione carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati
nonché al numero dei condannati in esecuzione penale esterna.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita
nella Raccolta ufficiale della Repubblica italiana. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addì 26 novembre 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano |