|
Napoli, 18 novembre 2010______________Quello che è stato definito - a nostro avviso in maniera improria - il decreto "svuota-carceri" è legge. Sono esclusi dal beneficio i condannati per taluno dei delitti indicati all'art. 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario; i delinquenti abituali, professionali, o per tendenza; i detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare o quando vi è concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per ritenere che il condannato possa commettere altri delitti.. In caso di evasione dal domicilio la pena sarà inasprita fino a 5 anni. Prevista una circostanza aggravante per i delitti non colposi commessi nel periodo in cui si era ammessi ad una misura alternativa alla detenzione in carcere.
Quando la pena da eseguire non è superiore a 12 mesi il Pubblico Ministero, se la persona interessata non può usufruire di altre soluzioni alternative (decreto di sospensione di cui al comma 5 dell'art. 656 c.p.p.: se ricorrono i casi previsti nel comma 9 lett. a) dell'art. 656 c.p.p.) sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti, senza ritardo, al magistrato di sorveglianza affinchè disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta è corredata da un verbale di accertamento di idoneità del domicilio. Se il condannato è già detenuto, la pena detentiva non superiore a 12 mesi, anche se costituente parte residua di maggiore pena, è eseguita presso il domicilio. La richiesta viene inoltrata dall'interessato, dal suo difensore o dal Pubblico Ministero al Magistrato di Sorveglianza. La direzione dell'Istituto trasmette al Magistrato di Sorveglianza una relazione sulla condotta tenuta durante la detenzione.
La norma sarà applicata fino a quando non vi sarà la completa attuazione del piano straordinario penitenziario ed in attesa della riforma della disciplina delle misure alternative alla detenzione.
Autorizzata anche l'assunzione di agenti di Polizia Penitenziaria, per circa 2.000 unità.
Il provvedimento dovrebbe interessare circa 7.000 detenuti e certamente attenua, ma non risolve, il dramma del sovraffollamento. In realtà resta il potere discrezionale del Magistrato di Sorveglianza e sopratutto aumenta quello delle Direzioni degli Istituti, che devono relazionare sulla condotta pregressa tenuta in carcere. Ancora una volta - come per ottenere il beneficio della liberazione anticipata - il detenuto è "obbligato a non lamentarsi". Riteniamo che, una volta eliminata la possibilità di accesso per i delitti più gravi e per coloro che si trovano in condizioni soggettive di pericolosità già acclarata, il beneficio poteva essere concesso di ufficio, eliminando la complessa procedura prevista, che non farà altro che ingolfare ulteriormente una Giustizia in affanno. Senza tener conto che già era prevista la possibilità da parte del Magistrato di Sorveglianza di concedere gli aresti domiciliari.
Permane, dunque, l'emergenza-carceri e le condizioni di acclarata illegalità in cui vivono i detenuti. La norma approvata rappresenta l'ulteriore prova che non si vuole affrontare in concreto la situazione, laddove anche per quanto riguarda le risorse umane e finanziarie non vi è stato nulla di definitivo, ma solo un ennesimo impegno a provvedere. Quando si adotteranno le soluzioni da tempo indicate dall'Avvocatura ? |